Danno erariale per mancata attuazione del progetto finanziato e revoca del contributo (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 73 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce danno erariale, sussistendo la giurisdizione della Corte dei conti, la condotta del privato beneficiario di un finanziamento pubblico che, dopo aver ricevuto il contributo, non realizzi il programma imprenditoriale ammesso e non rendiconti le spese, trattenendo sine titulo le somme erogate e determinando uno sviamento dalle finalità perseguite dall’amministrazione. Ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, assume natura decisiva la mancata realizzazione degli scopi della contribuzione, a prescindere dalla qualità del soggetto gestore e dal titolo della gestione, potendo consistere anche in un rapporto di servizio funzionale o in un contratto di diritto privato. Il danno è pari all’intero ammontare del finanziamento erogato, qualificandosi la condotta come dolosa quando il beneficiario ometta volontariamente ogni attività realizzativa e restitutoria; in tal caso, il nuovo potere riduttivo introdotto dalla legge n. 1/2026 non è applicabile.
Il Fatto
La Procura contabile ha convenuto in giudizio una imprenditrice individuale, già beneficiaria di un contributo di € 24.300,00 sul fondo POR FESR 2014/2020, per sentirla condannare al risarcimento del danno erariale derivante dalla mancata realizzazione del progetto finanziato e dalla omessa restituzione dell’anticipo. Il contributo, concesso con delibera del 17 giugno 2020, era stato revocato con decreto dirigenziale del 17 settembre 2021 per incompletezza e non conformità della rendicontazione finale. Nonostante la formale revoca e l’emissione di ruolo coattivo, la convenuta non aveva restituito alcuna somma, né aveva presentato deduzioni in seguito all’invito emesso ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 174/2016.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la contumacia della convenuta, ritualmente citata, e ha ravvisato tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. In punto di giurisdizione, richiamando Cass. SS.UU. ord. n. 14436/2018 e Cass. SS.UU. ord. n. 9794/2023, ha affermato che la giurisdizione contabile sussiste ogni qual volta il privato, cui siano erogati fondi pubblici, con le proprie scelte incida negativamente sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, determinando uno sviamento dalle finalità perseguite. Ha precisato che non rilevano né la qualità del soggetto gestore del denaro pubblico, né il titolo giuridico della gestione, che può consistere anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato, come affermato da Corte conti, Sez. II Centr., n. 31/2025.
Nel merito, la Sezione ha distinto il danno “genetico”, che si perfeziona al momento dell’indebito ottenimento del finanziamento per falsa dichiarazione dei requisiti, dal danno “funzionale”, che si realizza quando si verifichi lo sviamento dei fondi verso fini diversi da quelli di legge. Nella specie, non essendo stata raggiunta la prova dell’assenza dei requisiti di accesso al momento della domanda, il danno è stato qualificato come funzionale, pari all’intero ammontare del finanziamento ricevuto. Sintomo dello sviamento è stata individuata nella mancata rendicontazione degli investimenti, che ha comportato la decadenza dal beneficio e la revoca totale dell’agevolazione. Il Collegio ha richiamato i precedenti di Sez. I Centr. n. 15/2026, Sez. giur. Toscana n. 89/2025, Sez. giur. Marche n. 18/2023 e Cass. SS.UU. n. 33845/2021.
Quanto all’elemento soggettivo, la condotta è stata ritenuta connotata da dolo, avendo la convenuta scientemente beneficiato dell’erogazione senza adempiere agli obblighi connessi e omettendo volontariamente ogni attività restitutoria anche dopo la decadenza. Il nesso di causalità è stato accertato secondo il criterio del “più probabile che non”. Infine, il Collegio ha escluso l’applicabilità del potere riduttivo introdotto dall’art. 1 della legge n. 1/2026, proprio in ragione della natura dolosa della condotta, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge. La convenuta è stata condannata al pagamento di € 19.440,00 in favore della Regione Toscana, oltre rivalutazione e interessi legali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.