Estinzione del processo per mancata prova della notifica entro il decimo giorno (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 207 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito contabile pensionistico il processo si estingue, ai sensi dell’art. 111 c.g.c., quando il ricorrente non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza, come imposto dall’art. 155, comma 5-bis, c.g.c. Il deposito delle prove di notifica costituisce adempimento necessario e autonomo rispetto alla rituale instaurazione del contraddittorio, e il suo inadempimento determina l’estinzione del giudizio indipendentemente dall’esito nel merito della pretesa. La declaratoria di estinzione consegue alla verifica officiosa del giudice e non richiede istanza di parte, né costituzione del convenuto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico erogato dall’INPS, chiedeva l’accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.
Con successiva memoria il difensore rappresentava la rinuncia agli atti del giudizio. L’INPS non si costituiva. All’esito dell’udienza il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha rilevato un vizio procedurale assorbente: la parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5-bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., non avendo la parte adempiuto all’onere di deposito nel termine perentorio previsto dalla norma processuale.
La decisione non si sofferma sul merito della domanda pensionistica, né sulla rinuncia agli atti rappresentata con la memoria: l’estinzione è fondata esclusivamente sul mancato deposito delle prove di notifica. Nessuna statuizione è resa sulle spese di giudizio, per le quali il giudice ha disposto nulla.
Il principio conferma che, nel rito contabile, l’onere di documentare la regolare notifica del ricorso integra una condizione di procedibilità del giudizio e che la sua violazione preclude ogni valutazione nel merito, anche in presenza di una sopravvenuta rinuncia della parte. Il percorso argomentativo è essenziale e si esaurisce nel rilievo dell’inadempimento processuale.
Nota della Redazione
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