Rinuncia agli atti e estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 243 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile la rinuncia agli atti del ricorrente, quando dichiari di non avere provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., restando nulla la statuizione sulle spese per difetto di instaurazione del contraddittorio. La rinuncia opera come fatto estintivo autonomo rispetto all’esame nel merito della pretesa sostanziale, che resta assorbita. Il giudice, preso atto della dichiarazione unilaterale della parte, non procede ad alcuna valutazione della fondatezza della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha convenuto davanti alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio il Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva. Ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento vitalizio in godimento, mediante ricalcolo della quota di pensione per anzianità successiva al 01.01.2012, sulla base del montante contributivo accumulato alla data del congedo, maggiorato di quello accantonato durante il periodo di ausiliaria.

Domandava inoltre la condanna dell’amministrazione all’emissione di un nuovo decreto di determinazione del trattamento di quiescenza definitivo ex art. 1871 c.o.m., con decorrenza 31.12.2017, e la condanna ad ogni ulteriore adempimento per l’erogazione degli arretrati. Con successiva nota il ricorrente ha rinunciato agli atti, dichiarando di non aver provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, e ha chiesto l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice contabile è di carattere esclusivamente processuale. Il ricorrente ha rappresentato l’assenza di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e ha dichiarato di rinunciare agli atti. Su tale dichiarazione unilaterale si fonda la decisione della Corte, che non è chiamata ad esaminare la pretesa sostanziale di rideterminazione del trattamento pensionistico.

Il Collegio ha applicato l’art. 111 c.g.c., che disciplina gli effetti della rinuncia agli atti nel processo contabile. In presenza della dichiarazione di rinuncia, e in mancanza di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, il giudizio non può che concludersi con la declaratoria di estinzione del processo. La statuizione sulle spese resta nulla, non essendosi instaurato alcun contraddittorio effettivo con la parte resistente.

La Corte non procede ad alcuna valutazione della fondatezza della domanda, né della correttezza del ricalcolo della quota C e della maggiorazione del montante contributivo per il periodo di ausiliaria. Il principio applicato è di ordine processuale: la rinuncia agli atti preclude l’esame nel merito e determina la definizione del giudizio con la formula estintiva.

Il dispositivo dichiara l’estinzione del processo e nulla per le spese, fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza e manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, con lettura del dispositivo, e pubblicata mediante deposito in Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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