Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 242 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c., con nulla per le spese. La declaratoria di estinzione consegue alla sola manifestazione di volontà del ricorrente di non coltivare la domanda, senza necessità di accettazione delle controparti, in quanto la rinuncia non incide su posizioni sostanziali irrevocabilmente costituite. Il giudice contabile, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, si limita a dichiarare l’estinzione e a regolare le spese secondo il criterio della loro integrale compensazione.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al personale militare, aveva adito la Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio — chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento vitalizio in godimento. In particolare, chiedeva di ricalcolare la quota di pensione per anzianità maturata successiva al 01.01.2012, la c.d. quota C, sulla base del montante contributivo accumulato alla data del congedo, maggiorato di quello accantonato durante il periodo di ausiliaria.

Domandava quindi la condanna del Ministero della Difesa — Direzione Generale della Previdenza e della Leva — a emettere un nuovo decreto di determinazione del trattamento di quiescenza definitivo ex art. 1871 c.o.m., con decorrenza 31.12.2017, oltre interessi e vittoria di spese. Con successiva nota, il ricorrente ha rinunciato agli atti, dichiarando di non aver provveduto alla notifica del ricorso né del decreto di fissazione dell’udienza, e ha chiesto l’estinzione del processo con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La decisione si fonda su un presupposto processuale di carattere assorbente. Il Collegio, in composizione monocratica, prende atto della rinuncia agli atti intervenuta prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Il ricorrente ha così manifestato la volontà di non coltivare la domanda proposta, dichiarando espressamente di non aver attivato il contraddittorio nei confronti della parte resistente.

Su questo presupposto, la Corte applica l’art. 111 c.g.c., che disciplina l’istituto della rinuncia agli atti nel processo contabile. La norma collega alla rinuncia la declaratoria di estinzione del giudizio, quale conseguenza automatica della sopravvenuta cessazione dell’interesse del ricorrente alla decisione di merito. Non residua, dunque, alcuno spazio per l’esame nel merito delle pretese sostanziali originariamente avanzate.

Quanto alla regolazione delle spese, la Corte dispone nulla per le spese, in coerenza con la richiesta formulata dallo stesso ricorrente nella nota di rinuncia. La scelta si giustifica in ragione della fase processuale particolarmente arretrata in cui la rinuncia è intervenuta: il giudizio non era stato instaurato nel contraddittorio effettivo delle parti, non essendo state eseguite le notifiche prescritte.

Il provvedimento si chiude con la fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza e con il rinvio alla segreteria per gli adempimenti di rito. La pronuncia, pertanto, ha contenuto meramente processuale e non incide sul rapporto previdenziale dedotto in giudizio, che resta determinato secondo la disciplina applicata dall’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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