Riliquidazione pensionistica e difetto di giurisdizione sul TFR (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 244 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile avente ad oggetto il trattamento pensionistico e il trattamento di fine rapporto, le due domande seguono regimi di giurisdizione distinti: la prima resta devoluta alla Corte dei conti, la seconda appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il riconoscimento dell’anzianità di servizio operato con decreto ministeriale ai soli fini stipendiali non produce effetti sull’anzianità pensionistica, che va accertata sulla base della documentazione contributiva e dello stato matricolare. Ne consegue il rigetto della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico fondata su un titolo che, per sua stessa natura, non incide sul calcolo della pensione.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione diretta ordinaria di vecchiaia con decorrenza dal 01/09/2019, ha impugnato il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, lamentando il riconoscimento di 36 anni di servizio in luogo dei 40 maturati. Ha chiesto la condanna dell’Istituto previdenziale alla riliquidazione della pensione e della buona uscita, oltre arretrati e oneri accessori, con vittoria di spese da distrarre ai procuratori antistatari, e in via istruttoria la nomina di un CTU.
L’Istituto resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa alla buonuscita, spettante al giudice ordinario, e nel merito ha sostenuto la correttezza della quantificazione del trattamento di fine rapporto. Quanto alla pensione, ha rilevato che il trattamento è stato erogato sulla base dei dati forniti dall’amministrazione di appartenenza. Nella memoria integrativa ha aggiunto che nel decreto ministeriale di ricostruzione di carriera il servizio di 180 giorni equivale a un anno, mentre ai fini pensionistici corrisponde a sei mesi di contribuzione, richiamando lo stato matricolare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Istituto sul trattamento di fine rapporto. L’eccezione è accolta: la Corte afferma che sul punto la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel rispetto dei termini di legge.
Passando alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, il Collegio esamina il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 12/11/94, depositato in atti, rilevando che esso ha riconosciuto l’anzianità di servizio ai soli fini stipendiali, tenuto conto che il servizio prestato per almeno 180 giorni equivale a un anno.
Su questa base la Corte esclude che il provvedimento ministeriale possa incidere sull’anzianità di servizio ai fini pensionistici. La documentazione prodotta dal resistente con la memoria integrativa — lista dei periodi calcolati e stato matricolare — conferma la distinzione tra la posizione stipendiale e quella contributiva.
La domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico è pertanto rigettata. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda, con nulla per le spese di giudizio. Nel dispositivo la Corte dichiara il difetto di giurisdizione sul trattamento di fine rapporto, con compensazione delle spese, rigetta il ricorso sulla riliquidazione pensionistica e fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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