Contributi figurativi per invalidità al 75%: ammessa l’azione di mero accertamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 262 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta dal soggetto che intenda conseguire i contributi figurativi previsti dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, anche quando il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi escludere l’interesse ad agire in relazione a uno status potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti. Nel giudizio contabile la consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro processo è utilizzabile come fonte di convincimento, in virtù del principio di atipicità dei mezzi di prova, sempre che risulti correttamente e congruentemente motivata e non sia oggetto di contestazione puntuale di merito. La valorizzazione dell’attività istruttoria compiuta davanti al giudice ordinario risponde ai principi costituzionali e convenzionali di economia processuale e ragionevole durata del processo.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ricorso in riassunzione all’esito del provvedimento con cui il Giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione. Ha prospettato il proprio stato di invalidità, fondato su diverse infermità, e ha dedotto di aver presentato all’INPS domanda per ottenere i contributi figurativi di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, assumendo un’invalidità pari al 75%.
L’INPS ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, essendo la ricorrente ancora in servizio, e nel merito ha dedotto l’infondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione preliminare, qualificandola come questione idonea a definire l’intero giudizio. L’eccezione è infondata. Il Giudice dà continuità all’orientamento secondo cui è legittima la domanda volta all’accertamento dell’invalidità nei termini utili all’ottenimento del beneficio, richiamando Cass. n. 2691 del 2009, Cass. n. 11161 del 2003 e Cass. n. 9146 del 2002, nonché l’ordinanza n. 4833 del 2023 e la pronuncia n. 24953 del 2021.
Il principio affermato è che l’azione di mero accertamento dello stato invalidante è configurabile a prescindere da qualsiasi domanda di erogazione di una determinata prestazione, ben potendosi ravvisare l’interesse ad agire in relazione a uno status potenzialmente produttivo di una serie indeterminata di diritti. La Corte richiama la tutela costituzionale e sovranazionale della persona disabile, con riferimento all’art. 26 della Carta di Nizza, e osserva che l’azione non verte su una mera condizione improduttiva di effetti, ma sull’accertamento di una condizione soggettiva che abilita all’accesso alle misure predisposte per l’uguaglianza sostanziale. Ne segue che la domanda può essere delibata quand’anche la ricorrente sia ancora in servizio.
Nel merito il ricorso è accolto. La Corte richiama il testo dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 e rileva che risulta versata in atti la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Tribunale di Velletri, all’esito della quale il consulente ha attestato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 75%, con patologie operative già dalla presentazione della domanda amministrativa.
Il Giudice afferma che le consulenze tecniche assunte in altro processo possono essere utilizzate come fonti di convincimento, in virtù del generale principio di atipicità dei mezzi di prova. Rileva che l’INPS non ha preso posizione espressa e puntuale sugli esiti della perizia, limitandosi a rivendicare la validità del verbale della CMO, e che il parere medico-legale non presenta lacune, è correttamente motivato ed esamina la documentazione clinica. Non vi sono dunque ragioni per discostarsene, anche al fine di garantire il rispetto dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, evitando la nomina di un nuovo CTU.
La Corte valorizza l’attività istruttoria svolta davanti all’A.G.O. tenendo conto della c.d. unità funzionale della giurisdizione e dell’esigenza di non risolvere l’eterogeneità dei plessi giurisdizionali in danno del ricorrente che abbia ragione, trattandosi di situazioni soggettive facenti capo a una persona debole. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa e condanna dell’INPS agli adempimenti per l’adeguamento della posizione contributiva e pensionistica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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