Equo indennizzo fuori dalla giurisdizione contabile, pensione privilegiata inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 290 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità finalizzata alla concessione dell’equo indennizzo è sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti e appartiene al giudice del rapporto di lavoro, individuato nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 104/2010. Resta invece devoluta alla giurisdizione contabile la domanda di accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Tale domanda è però inammissibile quando l’interessato non abbia previamente presentato la domanda amministrativa di pensione privilegiata richiesta dagli artt. 167 e 168 d.P.R. n. 1092/1973, risultando integrato il vizio previsto dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.. Il principio delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES non si estende al militare già collocato in quiescenza, che abbia ampliato il thema decidendum senza proporre la domanda amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Aeronautica militare in servizio presso il 31° Stormo, presentava nel 2017 domanda per il riconoscimento della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo per una patologia cervico-lombare. La CMO competente ascriveva l’infermità alla Categoria 8ª, ma il Comitato di verifica negava la correlazione con l’attività lavorativa. Il Ministero della Difesa respingeva quindi la domanda con decreto.

Il militare impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, invocando la giurisprudenza di legittimità sulla giurisdizione e chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, con CTU e prova testimoniale. Nel corso del giudizio veniva collocato in quiescenza e, con memoria integrativa, estendeva la domanda anche ai fini del trattamento pensionistico privilegiato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES. L’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso per mancanza della previa domanda amministrativa, il divieto di mutatio libelli e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Rileva che i provvedimenti impugnati riguardano esclusivamente il diniego dell’equo indennizzo, istituto estraneo al diritto a pensione e al trattamento previdenziale. L’indennizzo attiene al rapporto di impiego e rientra pertanto nella cognizione del giudice del rapporto di lavoro, che nella specie è il giudice amministrativo. L’eccezione è accolta e la giurisdizione è declinata in favore di quel plesso, secondo le regole proprie dello stesso.

Passando alla domanda integrativa, la Corte afferma la propria giurisdizione sulla sola richiesta di accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato. Richiama il principio di legittimità per cui è devoluta alla Corte dei conti non solo la domanda congiunta al pagamento del trattamento, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, in ragione del carattere esclusivo della giurisdizione contabile in materia pensionistica.

Il Collegio scrutinizza poi l’eccezione di inammissibilità per mancanza della domanda amministrativa. Osserva che il ricorrente ha ampliato il petitum con la memoria integrativa del 2024, chiedendo l’accertamento della dipendenza della patologia anche ai fini della pensione privilegiata, senza aver presentato la relativa domanda. La disciplina degli artt. 167 e 168 d.P.R. n. 1092/1973 impone la domanda all’ufficio presso cui è stato prestato l’ultimo servizio, con indicazione delle infermità e dei fatti di servizio. Ne deriva la violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che preclude il riconoscimento in sede giudiziale.

La Corte ritiene inconferente il richiamo alle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES. Quel principio riguarda il militare ancora in servizio attivo che agisca in funzione della futura pensione, per preservare la prova dei fatti di servizio. Nel caso concreto il ricorrente era già in quiescenza quando ha ampliato il thema decidendum, senza domanda amministrativa: manca quindi l’interesse concreto e attuale. Il mutamento dello stato giuridico comporterebbe inoltre l’ampliamento del contraddittorio all’INPS, subentrato nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze armate, e l’estromissione del Ministero per difetto di legittimazione passiva.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della definizione su questione preliminare, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., e nulla è dovuto per le spese di giustizia in forza del principio di gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *