Riscatto laurea non soggetto alla decadenza dell’art. 47 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 28 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto al riscatto della laurea non rientrano tra quelle concernenti i trattamenti pensionistici in senso stretto richiamate dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970, poiché attengono non al rapporto previdenziale propriamente detto, ma al diverso rapporto preliminare di formazione della posizione assicurativa. Ne consegue l’inapplicabilità della decadenza decennale. Grava inoltre sull’Istituto previdenziale la prova della conoscibilità del provvedimento di accoglimento e della relativa richiesta di conferma, non essendo sufficiente la mera emissione dell’atto. Ove la comunicazione sia stata indirizzata a un recapito errato, nonostante l’Amministrazione conosca la nuova residenza, il termine per l’accettazione non decorre e il diritto al riscatto resta integro.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di Poste Italiane e in precedenza del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, aveva presentato nel 1987 domanda di riscatto a fini pensionistici del periodo di durata legale degli studi universitari. Nel 2010 l’IPOST aveva emesso provvedimento di accoglimento, con indicazione dell’onere complessivo e richiesta di conferma entro 90 giorni a pena di decadenza. La lavoratrice sostiene di non aver mai ricevuto la nota e di averne appreso l’esistenza solo nel 2014, recandosi agli uffici INPS; nel gennaio 2015 confermava quindi la richiesta, senza ottenere riscontro.

Il primo giudice rigettava il ricorso per decadenza decennale ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970. La Sezione d’Appello accoglieva l’impugnazione, annullava la sentenza e rimetteva gli atti al primo giudice per il merito e per le spese. Il giudizio di rinvio è così approdato alla Sezione laziale.

La Motivazione della Corte

Il Giudice del rinvio condivide le coordinate interpretative del giudice d’appello e accoglie la domanda. Il punto di partenza è la qualificazione della controversia: il diritto al riscatto non concerne il trattamento pensionistico in senso stretto, ma il rapporto preliminare di formazione della posizione assicurativa. Richiamando Cass. n. 13630/2020, la Corte esclude quindi l’operatività della decadenza invocata dall’INPS.

Sul piano fattuale, l’Istituto non ha fornito prova della comunicazione del provvedimento di accoglimento né della notifica della lettera con avviso di ricezione. Manca, in particolare, qualsiasi elemento idoneo a dimostrare la conoscibilità della nota del 2010 da parte dell’interessata.

La Corte valorizza un ulteriore indizio: la nota riporta un indirizzo di residenza superato, mentre l’Amministrazione conosceva il nuovo recapito dal 2005, come emerge dai cedolini stipendiali. Se la lettera fosse stata effettivamente spedita, sarebbe stata inviata a un recapito errato. Ne trae la conclusione che l’interessata non fosse a conoscenza della definizione del procedimento.

Il Collegio richiama poi le modalità di accettazione del provvedimento di riscatto nella Gestione Dipendenti Pubblici: entro 90 giorni dalla notifica l’iscritto può pagare in unica soluzione o rinunciare; in mancanza, il provvedimento si considera tacitamente accettato, con rateizzazione non superiore al periodo riscattato, senza maggiorazioni di interessi ai sensi dell’art. 150 d.P.R. n. 1092/1973. Essendo mancata la notifica, il termine non è mai decorso.

Il diritto al riscatto è pertanto riconosciuto alle condizioni indicate nel provvedimento del 2010. L’INPS deve avviare il riscatto con effetto immediato, trattenendo rate mensili di € 61,46 fino a € 3.687,80, per 60 mesi dalla sentenza, con riconoscimento dell’esito positivo all’atto dell’ultima rata. Le spese, anche del grado d’appello, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’Istituto in favore del legale antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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