Responsabilità medica erariale: discostarsi dalle linee guida va valutato ex ante (Corte dei Conti Sez. II App. n. 156 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale dei sanitari, l’elemento soggettivo è costituito dalla colpa grave e non può essere desunto dal solo esito infausto dell’intervento. La scelta di una tecnica operatoria prevista dalle linee guida SIOT per le fratture pertrocanteriche e sottotrocanteriche dell’anziano non integra la macroscopica leggerezza o la condotta avventata e temeraria richieste dalla norma. L’eventuale errore intraoperatorio deve essere accertato mediante una valutazione ex ante del grado di discostamento della condotta concreta dal parametro dell’homo eiusdem professionis et condicionis, non inferito dal fallimento tecnico dell’operazione. Alla transazione straginale conclusa dall’azienda sanitaria non è riconosciuto valore vincolante: essa costituisce solo il limite massimo del danno imputabile ai sanitari, restando il giudice contabile libero di accertare una diversa quantificazione.

Il Fatto

Una paziente ultrasettantenne, ricoverata per frattura del femore dopo una caduta accidentale, veniva sottoposta a osteosintesi endomidollare con chiodo gamma. Nel decorso post-operatorio insorgeva una rilevante dismetria degli arti inferiori, con esiti permanenti. L’azienda ospedaliera, sulla base delle consulenze medico-legali interne che riconoscevano la responsabilità sanitaria, definiva la vertenza con un accordo transattivo e corrispondeva alla paziente 100.000 euro.

La Procura regionale citava in giudizio il primo e il secondo operatore dell’equipe chirurgica, imputando loro di aver scelto una tecnica non indicata per una paziente anziana, in sovrappeso e con possibile osteoporosi, e di aver comunque eseguito l’intervento in modo non conforme alle leges artis. La Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria condannava i due sanitari, a titolo di colpa grave, al pagamento rispettivamente di 24.000 e 6.000 euro. Avverso tale decisione ha proposto appello il primo operatore; il secondo è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

Il Collegio d’appello respinge anzitutto l’eccezione preliminare di improcedibilità fondata sull’art. 67, comma 7, c.g.c. L’appellante assumeva che la Procura, dopo l’invito a dedurre, avesse svolto attività istruttoria acquisendo una consulenza tecnica. La Corte rileva che l’integrazione documentale è stata acquisita prima della notifica dell’invito a dedurre, sicché l’appellante ha potuto accedere al fascicolo e difendersi tempestivamente. Nessun vulnus al diritto di difesa è ravvisabile.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che la transazione non costituisce fattore vincolante nel giudizio di responsabilità erariale. Il pagamento operato dall’azienda è un elemento fattuale liberamente valutabile; la transazione indica il limite massimo della condanna riferibile all’obbligazione verso il terzo danneggiato, ma non preclude al giudice contabile di accertare una diversa quantificazione. Nel caso concreto l’accordo non si fonda su scelte irragionevoli o arbitrarie, ma su una ponderata analisi del rapporto costi-benefici.

Nel merito, la Corte esamina la causa petendi incentrata sulla scelta della tecnica operatoria. Le linee guida SIOT per le fratture del femore prossimale nell’anziano, così come quelle dell’AAOS, indicano per le fratture sottotrocanteriche e oblique proprio l’impiego del chiodo endomidollare. I trattamenti protesici restano riservati alle fratture mediali o intracapsulari. La scelta dei sanitari era quindi appropriata, come confermato dal consulente tecnico dell’appellante.

La Corte censura la motivazione del giudice di prime cure, che ha escluso la responsabilità per la scelta tecnica ma l’ha affermata per l’esecuzione, deducendo l’errore dalla sola asimmetria degli arti e dai frammenti ossei liberi. Tale statuizione è priva di supporto probatorio: nessuna relazione peritale ha riscontrato imperizia durante l’iter operatorio. Il ragionamento del primo giudice si risolve in un sillogismo inaccettabile, che dal fallimento dell’intervento inferisce l’errore esecutivo, senza la necessaria valutazione ex ante della condotta. L’appello è accolto e il sanitario assolto da ogni addebito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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