Consegnatario con debito di vigilanza non tenuto alla resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 102 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto la distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza individua il presupposto soggettivo dell’obbligo di resa del conto giudiziale. Il consegnatario che si limita a fruire di beni mobili per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, senza gestire un magazzino o un deposito destinato alla distribuzione ad altri soggetti, è titolare di un mero debito di vigilanza e non è tenuto alla presentazione del conto alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002. In tal caso il giudizio di conto è improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti, restando fermo il dovere di redazione e presentazione all’ente del conto amministrativo nella forma d’inventario. La responsabilità del consegnatario con debito di vigilanza resta di natura amministrativa e non contabile.
Il Fatto
Il magistrato incaricato dell’istruttoria ha sottoposto alla Sezione giurisdizionale regionale delle Marche il conto reso da un consegnatario in servizio presso un Comune per un esercizio finanziario. Il documento, redatto sul modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, risultava firmato dal consegnatario ma privo del visto del Responsabile del Servizio Finanziario; era stata depositata anche la delibera di approvazione, mancava la relazione dell’Organo di controllo interno e il conto era stato trasmesso e depositato oltre i termini.
Sotto il profilo sostanziale, il conto elencava 313 beni mobili senza individuare quelli per i quali fosse configurabile un debito di custodia, ricomprendendo voci riferibili alle immobilizzazioni del settore di pertinenza. Il magistrato istruttore ha quindi investito il Collegio della questione di ammissibilità e procedibilità e, in subordine, di regolarità. Il consegnatario ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, sostenendo che la funzione attribuitagli comportava un mero debito di vigilanza; il Pubblico Ministero ha concluso nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il conto è redatto su modello conforme a legge e indica consistenza iniziale, carico, scarico e consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale. La questione centrale diventa quindi la qualificazione della posizione del consegnatario, perché da essa dipende l’esistenza stessa dell’obbligo di resa.
La sentenza ricostruisce la figura distinguendo nettamente i due tipi di debito. Il debito di custodia implica responsabilità diretta per la conservazione e la gestione dei beni affidata a un agente contabile incaricato della loro movimentazione, con obbligo di rendicontare ogni movimento e responsabilità personale per ammanchi o irregolarità, secondo le peculiari regole di contabilità. Il debito di vigilanza, invece, non comporta gestione materiale: si configura quando il soggetto fruisce dei beni per lo svolgimento delle proprie funzioni, assumendo la responsabilità di un uso corretto e diligente, con obbligo di redigere un inventario avente valenza di conto amministrativo.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e nell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dall’obbligo di resa. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui i dipendenti che utilizzano beni mobili per adempiere agli obblighi di servizio rispondono solo per mancata osservanza del debito di vigilanza, senza inversione dell’onere della prova a loro carico in caso di furto da parte di terzi, non assumendo la responsabilità tipica dell’agente contabile (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 81/1988; sentenza n. 25/1990).
La sentenza chiarisce inoltre che l’obbligo di custodia persiste fino all’assegnazione dei beni ai vari uffici e che il passaggio dall’agente contabile al soggetto utilizzatore richiede una formalizzazione mediante apposito verbale, con descrizione dei beni, verifica dello stato di conservazione, data di consegna e identificazione delle parti. Il consegnatario principale mantiene responsabilità e compiti di coordinamento anche in presenza di sub-consegnatari.
Applicando questi criteri, il Collegio rileva che il documento depositato contiene una elencazione generale di beni iscritti in inventario, tra i quali non sono individuabili quelli riferibili a una gestione per cui si configuri un debito di custodia in senso tecnico. Si tratta di beni mobili in uso comune all’ufficio diretto dal consegnatario per le normali funzioni istituzionali, non di beni custoditi e gestiti in magazzino e destinati alla futura distribuzione. Deve quindi ravvisarsi un mero debito di vigilanza, con conseguente assenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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