Cessata materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 293 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico e del trattamento di fine servizio, la cessata materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio. Ai fini delle spese si applica il principio della soccombenza virtuale: l’Istituto previdenziale che abbia adempiuto solo dopo la proposizione della domanda è tenuto alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente. Il soddisfacimento tardivo della pretesa, pur determinando la declaratoria di cessata materia, non elide la sostanza dell’esito sfavorevole per il resistente.

Il Fatto

La ricorrente, già dirigente di Roma Capitale fino al 30.09.2014, aveva ottenuto dal giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive con decorrenza dal 1° ottobre 2014. Su tale base chiedeva la riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico, lamentando che l’INPS non aveva provveduto in via amministrativa.

L’Istituto si costituiva sostenendo di aver già riliquidato la pensione e corrisposto gli arretrati, comprensivi degli oneri accessori, sulla base del modello PA04 del 2018, rilevando che il successivo PA04 del 2022 non era esaminabile in difetto di certificazione in Nuova Passweb. Chiedeva il rigetto o, in subordine, la cessata materia del contendere con compensazione delle spese. Nel corso del giudizio l’Istituto depositava ulteriore provvedimento di riliquidazione, così che all’udienza entrambe le parti concordavano sulla cessata materia, residuando la sola questione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la domanda come volta alla riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento pensionistico, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere alla luce della documentazione depositata dal resistente in corso di causa.

Il passaggio centrale riguarda la regolamentazione delle spese. Il giudice contabile richiama il principio della soccombenza virtuale e lo declina in senso sfavorevole all’Istituto: la domanda di riliquidazione della pensione è stata soddisfatta soltanto in corso di causa, dopo la proposizione del ricorso. Da ciò deriva la condanna dell’INPS alle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al 15 per cento, con nulla per le spese di giudizio.

Il percorso argomentativo è lineare e non si diffonde sull’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile sul trattamento di fine servizio, sollevata dalla difesa dell’Istituto all’udienza del 24.01.2024. La Corte non ne trae alcuna statuizione autonoma nel dispositivo, essendo l’intera controversia definita sul piano della cessata materia.

Quanto alla quantificazione, il giudice non aderisce alla consulenza tecnica di parte depositata dalla ricorrente, che aveva prospettato differenze sulla sola pensione lorda, ma si limita a prendere atto dell’avvenuta riliquidazione e a regolare le spese secondo l’esito virtuale della lite. La decisione resta quindi sul piano processuale, senza accertamento nel merito dei criteri di calcolo applicati dall’Istituto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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