Resa del conto estinta per cessata materia del contendere dopo trasmissione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 96 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo disciplinano in tutte le sue fasi e, in particolare, dalla previsione della sua definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Attivato il procedimento ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, l’adempimento dell’agente contabile nel termine assegnato dal decreto fa venir meno l’interesse alla pronuncia e impone la definizione con sentenza di estinzione per cessata materia del contendere. Il giudizio, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, non si esaurisce in un provvedimento ordinatorio, ma si chiude con una decisione a contenuto decisorio.

Il Fatto

La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, del codice di giustizia contabile, di assegnare un termine perentorio all’agente contabile di un ente locale per il deposito del conto giudiziale relativo all’annualità 2019, con applicazione della sanzione pecuniaria prevista in caso di grave e ingiustificato omesso adempimento.

Con decreto n. 24/2023 il giudice ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti e il successivo termine di trenta giorni per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. L’amministrazione comunale ha trasmesso la documentazione contabile nel termine assegnato. Con decreto del 30.1.2024 è stata quindi fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio.

La Motivazione della Corte

All’udienza camerale la Procura Regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha verificato l’avvenuto adempimento e ha ritenuto che la questione non ammettesse ulteriore trattazione nel merito.

Il Collegio ha preliminarmente qualificato il procedimento. Richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale — e in particolare Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020 — ha affermato che il giudizio per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. Tale natura si ricava dalle norme che ne regolano tutte le fasi, le quali ne prevedono la definizione mediante pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c.

Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale. Venuto meno l’inadempimento che aveva giustificato l’attivazione del procedimento, il giudizio non può essere chiuso con un semplice provvedimento di carattere ordinatorio, ma deve essere definito con una sentenza che ne accerta l’esito. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio per la resa del conto, per cessata materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, nulla disponendosi sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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