Assegno di incollocabilità: onere della prova della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 289 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973 spetta ai mutilati e invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata dalla seconda all’ottava categoria che risultino effettivamente incollocabili, per la natura e il grado dell’invalidità, in quanto di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Il beneficio non è automatico e presuppone la costante verifica della permanenza delle condizioni legali. Sul ricorrente grava l’onere della prova del duplice requisito: che le patologie poste a base dell’incollocabilità siano tutte riconosciute dipendenti da causa di servizio e che la dispensa dal servizio sia riconducibile alle medesime infermità. In mancanza di tale dimostrazione il ricorso va respinto.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio dal settembre 1982, è titolare di pensione privilegiata concessagli per causa di servizio dal Ministero della Difesa. Con istanze del 2019, del 2020 e del 2021 aveva chiesto all’INPS il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità, in quanto titolare di pensione privilegiata di sesta categoria. Solo nel 2021 era pervenuto il diniego, motivato sulla mancanza dei requisiti di legge.

Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, lamentando l’errato mancato riconoscimento del beneficio e affermando di avervi diritto per l’alta pericolosità del posto di lavoro e per le affezioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. L’INPS non si è costituito, nonostante la regolarità delle notifiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disposizione dell’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973, che subordina l’assegno a requisiti specifici: le patologie devono essere, per natura e grado dell’invalidità, di pregiudizio alla salute o alla sicurezza dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, e deve sussistere la dipendenza da causa di servizio delle infermità. Il Collegio richiama sul punto C.d.c. Sez. II appello n. 430/2017.

La Corte esclude poi ogni automaticità del beneficio. Esso presuppone una costante verifica della permanenza delle condizioni legali, mediante apposita procedura medico-legale su domanda dell’interessato, come affermato da C.d.c. Sez. Sicilia n. 4/2022.

Applicando i principi generali, il giudice rileva che l’onere della prova grava sul ricorrente, cui compete dimostrare il duplice requisito. Nel caso concreto il provvedimento di cessazione dal servizio per infermità non è allegato in atti ma solo richiamato; il parere medico del 2020, che dichiara l’incollocabilità, fa riferimento a molte patologie senza che sia verificabile se tutte siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio. Il verbale indica inoltre una situazione medica rivedibile a due anni, senza ulteriori accertamenti.

Non è quindi comprovato che le patologie a base dell’incollocabilità siano tutte già dichiarate dipendenti da causa di servizio, né che la dispensa del 2012 sia riconducibile alle medesime specifiche infermità. La Corte valorizza la nota di risposta dell’INPS del 2021, che aveva negato il beneficio proprio per la non corrispondenza delle infermità. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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