Indebito pensionistico e buona fede del percipiente: irripetibilità delle somme (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 380 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito pensionistico derivante dal superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995, tabella F, la sola scadenza del termine annuale non consuma il potere di recupero dell’INPS, ma spetta al giudice valutare se l’indebito sia ripetibile. Assume rilievo determinante il principio di affidamento del percipiente in buona fede, che matura e si consolida nel tempo ed è opponibile in sede amministrativa e giudiziaria. Esso si individua attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità concreta dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento e il momento di conoscenza degli elementi di liquidazione da parte dell’amministrazione. Il generico richiamo a variazioni dell’importo della pensione e al superamento dei limiti di reddito non assolve l’onere motivazionale né quello istruttorio gravante sull’Istituto.
Il Fatto
Il ricorrente percepiva una pensione di reversibilità liquidata nel 2003. Nel maggio 2021 l’INPS gli comunicava un indebito di oltre 13.000 euro per le annualità dal 2016 al 2021, sostenendo il superamento dei limiti di reddito, e rideterminava il trattamento. Con successiva nota del settembre 2021 l’Istituto chiedeva la restituzione di ulteriori somme per il medesimo arco temporale.
Il pensionato eccepiva la buona fede, il notevole intervallo di tempo trascorso, il difetto di motivazione e la decadenza dell’INPS dal potere di recupero, richiamando la giurisprudenza contabile. Chiedeva in via cautelare la sospensione e nel merito la declaratoria di irripetibilità. L’INPS resisteva sostenendo che il ricalcolo era dipeso dall’erronea attribuzione dell’integrazione al minimo e che il ricorrente non aveva comunicato le variazioni reddituali. La domanda cautelare era rigettata.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Riunite n. 7/2007, secondo cui, decorso il termine per il provvedimento definitivo, il recupero dell’indebito non può più effettuarsi per il consolidarsi dell’affidamento riposto nell’amministrazione. La successiva Sezioni Riunite n. 7/2011 ha ribadito la modificabilità del trattamento provvisorio, ma la Sezioni Riunite n. 2/2012 ha precisato che la sola scadenza del termine non è ostativa al recupero, dovendo comunque tutelarsi il legittimo affidamento del percipiente in buona fede.
Quanto al superamento dei limiti di reddito, la Corte richiama la sentenza n. 4/2008 delle Sezioni Riunite, che applica la normativa di cui all’art. 9, legge n. 428/1985 e all’art. 5, d.P.R. n. 429/1986 ed esclude l’applicazione dell’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973: decorso il termine annuale, spetta al giudice di merito valutare la ripetibilità.
Nel caso concreto l’INPS non ha ottemperato all’adempimento istruttorio disposto con l’ordinanza n. 121/2023, con cui si chiedeva di chiarire l’esatto ammontare del debito e le modalità di calcolo anno per anno, e non ha depositato il foglio di calcolo richiesto. Nelle note difensive non si comprende l’esatto importo dell’indebito né la motivazione del recupero.
La Corte ritiene perciò insufficiente il generico richiamo a variazioni dell’importo e al superamento dei limiti reddituali. Riconosce in capo al ricorrente il requisito della buona fede e dichiara l’irripetibilità delle somme percepite sulla pensione ai superstiti.
Sugli accessori applica le Sezioni Riunite n. 33/2017: l’INPS deve restituire le somme trattenute maggiorate degli interessi legali dalla domanda giudiziale e dalla data delle singole trattenute successive, senza rivalutazione monetaria. Il ricorso è accolto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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