Estinzione del giudizio pensionistico per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 11 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice contabile sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale, la sospensione cessa con la pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale. Da quel momento decorre il termine perentorio di tre mesi entro cui le parti devono presentare istanza di prosecuzione ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c. In difetto, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c., con compensazione delle spese, anche in considerazione della complessità e novità delle questioni coinvolte.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di trattamenti pensionistici, hanno chiesto l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione delle pensioni per il periodo 2023-2024, deducendo l’illegittimità delle riduzioni dei coefficienti di perequazione introdotte dalla legge finanziaria e attuate dall’ente previdenziale con le decurtazioni operate a decorrere dal 1° gennaio 2023. Hanno domandato la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme trattenute, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

L’INPS si è costituito contestando la fondatezza del ricorso e sostenendo la legittimità della manovra perequativa, con particolare riguardo agli artt. 3, 36 e 38 Cost. e alla durata triennale della misura. Il giudice, all’esito dell’udienza del 22 gennaio 2025, ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, fissando il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la prosecuzione.

La Motivazione della Corte

La Corte costituzionale, con sentenza n. 19/2025, depositata il 14 febbraio 2025 e pubblicata in G.U. n. 8 del 19 febbraio 2025, ha vagliato le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel giudizio. Da tale pubblicazione decorre il termine per la riassunzione.

Il giudice rileva che, cessata la causa di sospensione per effetto della pubblicazione della sentenza costituzionale, nessuna delle parti ha presentato istanza di prosecuzione ai sensi dell’art. 107, comma 1, c.g.c. entro il termine perentorio di tre mesi da tale data.

Il decorso del termine senza attività di impulso preclude la prosecuzione del rapporto processuale. Il giudizio deve pertanto essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111, comma 1, c.g.c.

Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c., tenuto conto della complessità e della novità delle questioni coinvolte nella fattispecie.

La pronuncia non affronta nel merito la questione della rivalutazione delle pensioni, che resta assorbita dalla definizione in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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