Diritto a prima categoria tabella A per cumulo di infermità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 37 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul trattamento pensionistico privilegiato il giudice valuta le singole infermità partitamente e, ove ne ricorrano i presupposti, ne accerta l’ascrivibilità per cumulo alla categoria superiore. Il parere del consulente medico legale, se congruamente motivato e non contestato dalle parti, integra il convincimento del giudice e sostiene la decisione sulla classificazione tabellare. Il riconoscimento della prima categoria tabella A decorre dalla data della domanda di aggravamento, non dalla data del decreto che aveva attribuito la categoria inferiore. Sugli arretrati spettano interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il principio del cumulo parziale. L’assegno di superinvalidità richiede la riconducibilità delle infermità ai casi previsti dalla legge e non segue automaticamente all’ascrizione alla prima categoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di aggravamento per le infermità già ascritte alla terza categoria tabella A. L’amministrazione, con proprio decreto, gli aveva riconosciuto la seconda categoria tabella A con decorrenza dall’1.01.2018. Il ricorrente ha contestato quel provvedimento, rivendicando la prima categoria tabella A e l’assegno di superinvalidità tabella E lett. F n. 8, e ha allegato perizia medica di parte.
Il Ministero resistente si è opposto alla nomina del consulente tecnico d’ufficio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in subordine il riconoscimento del diritto dalla data della domanda. Il giudice ha dapprima richiesto il parere all’U.M.L. presso il Ministero della Salute, poi ha revocato l’incarico per i tempi di deposito e ha investito il C.M.L., Sezione speciale, presso la Corte dei conti, che ha riscontrato la richiesta. All’udienza del 24 gennaio 2024 il difensore del ricorrente si è riportato agli atti; il resistente non era presente.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda la classificazione tabellare delle infermità del ricorrente rispetto al trattamento già riconosciuto in seconda categoria. Il giudice esamina il parere del consulente medico legale, che ha analizzato la documentazione sanitaria e ha qualificato ciascuna patologia in termini autonomi.
Il C.M.L. ha ascritto la rettocolite ulcerosa alla sesta categoria, ha valutato separatamente l’epiteliopatia maculare cronica bilaterale, con distrofia pigmentaria e visus ridotto, ascrivendola alla seconda categoria, e ha collocato l’artrosi diffusa del rachide con radicolopatia alla settima categoria. Su questa base ha ritenuto le infermità ascrivibili per cumulo alla prima categoria.
Il consulente ha invece escluso l’assegno di superinvalidità tabella E lett. F n. 8, rilevando che le infermità non sono riconducibili a quelle per le quali la legge prevede la corresponsione dell’emolumento. Il giudice condivide il parere, lo definisce congruamente motivato e ne rileva la mancata contestazione ad opera delle parti.
Il ricorso è quindi parzialmente accolto. Il giudice riconosce il diritto al trattamento pensionistico privilegiato di prima categoria tabella A con decorrenza dall’1.01.2018, superando la qualificazione contenuta nel decreto impugnato. Sugli arretrati riconosce interessi in misura legale e rivalutazione monetaria, quest’ultima limitata all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, applicando il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite n. 10/2002.
Sulla soccombenza il giudice condanna il resistente alle spese di lite, quantificate in 1.500,00 euro, oltre IVA, Cassa avvocati e spese generali al quindici per cento, con distrazione a favore del procuratore antistatario; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.
Nota della Redazione
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