Indebito pensionistico su conguaglio e tutela dell’affidamento del percipiente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 387 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di conguaglio tra trattamento pensionistico provvisorio e trattamento definitivo, la regola di ripetibilità dell’indebito posta dall’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 è temperata dal principio di tutela dell’affidamento incolpevole del percipiente in buona fede. Il recupero è precluso quando l’amministrazione procede alla rettifica oltre i termini procedimentali di settore o, in mancanza, oltre il termine triennale, consolidando nel pensionato la convinzione della stabilità del vantaggio conseguito. L’affidamento si valuta attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità secondo l’ordinaria diligenza dell’errore sul rateo erogato e le ragioni della modifica del trattamento provvisorio. L’indebito è pertanto irripetibile e l’ente è condannato alla restituzione delle somme trattenute, con interessi legali dalla domanda giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente, collocato in riserva a fine 2008, otteneva in data 11.10.2019 il riconoscimento della pensione privilegiata, dopo che nel 2014 gli era stato riconosciuto l’equo indennizzo per patologia dipendente da causa di servizio. Con provvedimento del 01.07.2022 l’INPS contestava un importo non dovuto, pari a lordi € 26.370,84, formatosi per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2021, e ne chiedeva la restituzione dell’importo netto di € 19.200,61.

Il ricorrente impugnava in sede amministrativa il provvedimento, senza riscontro, e adiva il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che con sentenza n. 6593 del 22.06.2023 dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore della Corte dei conti. Il giudizio era quindi riassunto innanzi alla Sezione giurisdizionale. L’INPS si costituiva sostenendo che l’indebito derivasse dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, con applicazione dell’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973, ed eccepiva la prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il giudice individua l’oggetto della controversia nella ripetibilità dell’indebito formatosi per effetto del conguaglio e, segnatamente, nel termine a quo rilevante. Il provvedimento definitivo di pensione era stato trasmesso all’INPS l’11.10.2019, mentre il recupero era intervenuto solo il 01.07.2022, dopo quasi tre anni.

La Corte riconosce che in via generale l’art. 162 del d.P.R. n. 1092/1973 disporrebbe la ripetibilità in ogni caso. Richiama però la giurisprudenza costituzionale e di legittimità eurounitaria, oltre all’elaborazione delle Sezioni Riunite n. 7/QM/2007 e n. 2/QM del 2 luglio 2012, che hanno attenuato il rigore della norma valorizzando la tutela dell’affidamento incolpevole del percipiente. La situazione di buona fede si consolida con il protrarsi nel tempo e si accerta mediante elementi oggettivi e soggettivi: decorso del tempo, rilevabilità dell’errore secondo ordinaria diligenza e ragioni della modifica del trattamento provvisorio.

Adattando tali principi al caso, il giudice ritiene che l’indebito tragga origine dalla differenza tra il trattamento provvisorio decorrente dal 2009 e quello definitivo del 2019. Quanto al decorso del tempo, richiama l’art. 9 della legge n. 428/1985, che consente la revisione dei pagamenti disposti mediante procedure automatizzate entro un anno dalle relative lavorazioni, nonché l’art. 52, comma 2, legge n. 88/1989, come interpretato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, secondo cui non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte salvo dolo dell’interessato.

Poiché l’INPS ha rettificato la decorrenza soltanto nel giugno 2022, la tardività del conguaglio consente di riconoscere l’evidente buona fede del percipiente e impone piena tutela del suo affidamento, in linea con i richiamati indirizzi delle Sezioni Riunite. Il ricorso è pertanto accolto.

Ne consegue la dichiarazione di irripetibilità dell’indebito di € 19.200,61 e la condanna dell’INPS alla restituzione delle somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione in pagamento. Sugli importi in restituzione spettano gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, come statuito da Sezioni Riunite n. 33/2017/MD. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM n. 55/2014 in € 2.500,00, oltre accessori, comprensive anche delle spese del giudizio di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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