Responsabilità contabile del consegnatario e colpa lieve del superiore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 392 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario per debito di vigilanza, in quanto agente contabile, risponde a titolo di responsabilità contabile dell’ammanco accertato tra la consistenza di diritto e quella di fatto dei beni in consegna, senza necessità di prova del dolo. Ai fini della responsabilità amministrativa occorre la colpa grave, che sussiste quando la condotta omissiva riveli macroscopica negligenza nella tenuta della documentazione e nella rendicontazione. Il capo gestione patrimoniale, titolare di obblighi di vigilanza e coordinamento sull’agente contabile, non risponde quando il nesso causale è interrotto da condotte del sottoposto idonee a indurre in errore il superiore, in un contesto di diffuso disordine contabile e di firme apocrife. In tal caso la colpa resta lieve e non integra la soglia richiesta dagli artt. 1, comma 1, legge n. 20/1994 e 21 d.l. n. 76/2020.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio ha citato in giudizio due ufficiali del Comando Genio: l’uno con funzioni di capo gestione patrimoniale, l’altro quale consegnatario per debito di vigilanza. La contestazione riguarda l’ammanco di circa 5.800 cedole carburante, assunte in carico nel 2021 e non correttamente rendicontate.

La commissione di inchiesta amministrativa aveva quantificato il danno in euro 128.638,99, distinguendo cedole con credito azzerato, cedole utilizzate senza alcun documento di impiego mezzi e cedole non rinvenute presso il consegnatario. La Procura ha contestato la colpa grave a entrambi, chiedendo la condanna pro quota in favore del Ministero della Difesa – Comando Genio.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce gli elementi tipici della responsabilità amministrativa: danno patrimoniale concreto, nesso di causalità, elemento psicologico della colpa grave e rapporto di servizio. Quest’ultimo è pacifico, trattandosi di personale militare in servizio permanente. Il danno è ritenuto oggettivamente accertato in sede amministrativa e coincide con l’ammanco documentato.

Sul piano causale, il Collegio aderisce solo parzialmente alla prospettazione attorea. Il consegnatario ha omesso di eseguire con diligenza i compiti di rendicontazione e di regolare tenuta delle schede carburanti; tali omissioni costituiscono causa efficiente e determinante degli ammanchi. Ne deriva la condanna per l’intera somma, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione.

Quanto al capo gestione patrimoniale, la Sezione esclude il nesso causale. Assume rilievo la denuncia dallo stesso sporta per la falsità delle proprie firme sui buoni carburante. Applicando il criterio del “più probabile che non”, il Collegio ritiene più attendibile la falsità della firma che la falsità della denuncia, anche per il rischio disciplinare cui l’ufficiale si esporrebbe. Conforta tale lettura la richiesta di rinvio a giudizio nella quale egli figura come parte offesa, intervenuta dopo la citazione contabile.

I documenti di viaggio provano inoltre che il convenuto si trovava fuori Roma nel periodo di alcuni prelievi contestati. Il diffuso disordine contabile e le condotte del sottoposto idonee a indurre in errore il superiore non consentono di affermare la responsabilità del vigilante. Il suo comportamento resta nell’ambito della colpa lieve, non sufficiente ai sensi degli artt. 1, comma 1, legge n. 20/1994 e 21 d.l. n. 76/2020. La domanda nei suoi confronti è pertanto rigettata, con riconoscimento delle competenze legali.

La condanna del consegnatario comporta l’obbligo di pagare le spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate con separata nota ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.lgs. n. 174/2016. Il recupero delle somme spetta al Ministero creditore secondo gli artt. 212-216 d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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