Indebito pensionistico irripetibile se recupero INPS tardivo e senza dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 401 del 27.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indebito pensionistico formatosi per effetto del superamento dei limiti di cumulo reddituale non è ripetibile quando l’INPS non provvede al recupero entro l’anno successivo a quello in cui ha verificato la situazione reddituale del pensionato. L’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, come interpretato dall’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, impone all’Istituto di procedere annualmente alla verifica e, entro l’anno seguente, al recupero di quanto pagato in eccedenza, a pena di decadenza. Il termine di revisione dei pagamenti automatizzati è fissato dall’art. 9 della legge n. 428/1985 entro un anno dalle relative lavorazioni. La non ripetibilità opera salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato, che non si configura quando questi abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione. Accertata l’irripetibilità, l’INPS è condannato alla restituzione delle somme già incamerate mediante trattenuta, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, impugna il provvedimento con cui l’INPS, l’11.05.2023, le comunicava il recupero di un indebito pensionistico di € 14.467,04, riferito al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 e formatosi per il superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti.
L’interessata proponeva reclamo in sede amministrativa, senza riscontro, e adiva quindi la Corte dei conti. La difesa eccepiva l’irripetibilità dell’indebito ai sensi dell’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 e dell’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, sostenendo che le informazioni reddituali, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate nel luglio 2021, avrebbero imposto il recupero entro luglio 2022 e non nel maggio 2023. Contestava inoltre il fondamento del preteso indebito e l’assenza di dolo. L’INPS, costituitosi, confermava l’indebito qualificando l’azione di ripetizione come atto dovuto e insistendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico individua la questione nella ripetibilità o meno dell’indebito pensionistico sorto sulla pensione ai superstiti per superamento dei limiti di cumulo, con redditi comunicati nel luglio 2021 e indebito contestato solo nel maggio 2023.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 9 della legge n. 428/1985, che ammette la revisione dei pagamenti disposti mediante procedure automatizzate entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni. Nel caso concreto tale termine viene collocato a luglio 2022, in relazione alla comunicazione dei redditi dell’anno 2020 effettuata nel luglio 2021.
La Corte richiama poi l’art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989, come interpretato dall’art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991: se in conseguenza del provvedimento modificato sono state riscosse rate di pensione non dovute, non si fa luogo a recupero, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo. L’Istituto deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e, entro l’anno successivo, al recupero dell’eccedenza. Il giudice valorizza in tal senso anche l’orientamento di Cass. civ., Sez. lav., n. 3802/2019, richiamato dalla difesa, secondo cui il recupero tardivo è colpito da decadenza.
Su queste basi la Corte ravvisa la tardività del recupero e la buona fede della percipiente, escludendo qualsiasi atteggiamento doloso poiché l’interessata aveva adempiuto agli obblighi di comunicazione cui era tenuta. Il ricorso è dunque fondato e va accolto.
Ne consegue la dichiarazione di irripetibilità dell’indebito di € 14.467,04 e la condanna dell’INPS a restituire le somme già incamerate mediante trattenuta mensile sulla pensione ai superstiti e sulla pensione diretta. Sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, come riconosciuto dalle Sezioni riunite n. 33/2017/MD. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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