Rinuncia agli atti estingue il giudizio e preclude statuizione sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 402 del 27.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente depositata dalla parte ricorrente e non opposta dall’Istituto resistente, determina l’estinzione del giudizio e preclude al giudice ogni ulteriore statuizione nel merito. Alla declaratoria di estinzione consegue il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La rinuncia è idonea a definire il processo anche quando sia motivata da sopravvenuta carenza di interesse per il raggiungimento, nelle more, dei requisiti anagrafici e per la presentazione di una domanda pensionistica ritenuta più vantaggiosa. Il giudice non è tenuto ad accertare la fondatezza della pretesa originaria, essendo la definizione processuale rimessa alla sola volontà abdicativa della parte.

Il Fatto

La ricorrente, insegnante dipendente del Ministero dell’Istruzione, aveva presentato domanda di collocamento a riposo ritenendo di possedere i requisiti per il pensionamento anticipato. L’INPS, dapprima con provvedimento del 2017 e poi con il rigetto del 17.07.2020, aveva negato il diritto al trattamento pensionistico, ravvisando anomalie nella posizione contributiva e la mancata valorizzazione di alcuni periodi di servizio. Da qui il ricorso depositato il 26.11.2020, con cui la ricorrente chiedeva l’accertamento di tutti i servizi prestati ai fini della rideterminazione dell’anzianità giuridica e contributiva necessaria al collocamento in quiescenza per il raggiungimento della c.d. “quota 100”.

Nel corso del giudizio si sono succedute più ordinanze istruttorie, compresa una delega alla Guardia di Finanza e l’acquisizione di documentazione dalla Ragioneria Territoriale dello Stato e dall’INPS. In data 27.05.2024 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire: aveva raggiunto i 67 anni di età e aveva presentato domanda di pensione in cumulo, risultata più vantaggiosa rispetto alla precedente.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico delle pensioni rileva che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio con atto depositato in Segreteria il 27.05.2024, e che l’Istituto resistente non si è opposto alla rinuncia. All’udienza, il difensore della ricorrente ha confermato la rinuncia e il difensore dell’INPS ha dichiarato di accettarla.

Tanto premesso, il Collegio afferma che ogni ulteriore statuizione risulta preclusa. La rinuncia agli atti produce l’effetto di definire il rapporto processuale senza che il giudice sia chiamato a esaminare il merito della pretesa originaria. La decisione non indaga la fondatezza della domanda pensionistica, né le questioni contributive oggetto delle precedenti ordinanze istruttorie.

Il Giudice dichiara pertanto l’estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110 c.g.c. La statuizione sulle spese segue la regola propria della definizione per rinuncia: la soccombenza non è accertata e non può addossarsi alcun onere alla parte resistente che abbia accettato la rinuncia senza opposizione.

La pronuncia resta sul piano squisitamente processuale. Il raggiungimento dei 67 anni di età e la presentazione della nuova domanda di pensione in cumulo costituiscono la ragione di fatto della sopravvenuta carenza di interesse, non oggetto di accertamento. La declaratoria di estinzione esaurisce il thema decidendum e non lascia spazio a ulteriori statuizioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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