Ricalcolo quota retributiva militare al coefficiente del 2,44% per ogni anno utile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 427 del 11.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare cessato dal servizio che al 31 dicembre 1995 vanti un’anzianità utile ricompresa tra i quindici e i venti anni ha diritto al ricalcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile effettivamente maturato a quella data, e non l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 come interpretato in passato. Il principio recepisce l’orientamento nomofilattico delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021. La giurisdizione pensionistica esclusiva della Corte dei conti devolve al giudice l’intero rapporto, sicché la domanda di ricalcolo non incorre in mutatio libelli né in ultrapetizione quando l’originaria istanza sia imperniata sull’applicazione dell’art. 54. Sugli arretrati spettano interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare nel 1982 e cessato dal servizio con il grado di Primo Maresciallo nel dicembre 2019, ha ottenuto dall’INPS la pensione con decorrenza dal marzo 2020, liquidata con il sistema misto. Sulla quota retributiva relativa al periodo fino al 31.12.1995 l’Istituto aveva applicato un coefficiente complessivo inferiore a quello invocato, pari allo 0,36650 per quindici anni e undici mesi di anzianità.

Il pensionato ha contestato in via amministrativa la liquidazione, diffidando l’INPS al corretto calcolo senza ottenere riscontro, e ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo con l’aliquota del 44% della base pensionabile, oltre interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo la cessazione della materia del contendere, la mutatio libelli, la carenza di previa domanda amministrativa e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei.

La Motivazione della Corte

Il giudice disattende anzitutto l’eccezione di cessazione della materia del contendere. La declaratoria richiede che il fatto nuovo sia successivo alla domanda e determini l’integrale eliminazione della materia della lite, e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto. Nessuno dei presupposti ricorre, perché le circolari INPS richiamate dall’Istituto non hanno definito il rapporto né il ricorrente ha prestato adesione.

Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità per mutatio libelli e per carenza di domanda amministrativa, trattate congiuntamente. Il ricorrente ha chiesto, prima in via amministrativa e poi in giudizio, l’applicazione della disciplina dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973: ciò che è mutato è l’interpretazione giurisprudenziale della norma, profilo che rileva solo sulla liquidazione delle spese.

La Corte richiama il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica, che devolve al giudice l’intero rapporto controverso con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum, comprendendovi ogni questione sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione. La domanda originaria, pur imperniata sull’art. 54, esprime un petitum sostanziale volto al ricalcolo, sicché la statuizione conforme al principio delle Sezioni Riunite non incorre in ultrapetizione.

Nel merito, la questione riguarda l’ambito applicativo dell’art. 54, comma 1, che riconosce al militare con anzianità tra quindici e venti anni una pensione pari al 44% della base pensionabile. Il giudice dà atto dell’intervento delle Sezioni Riunite n. 1/2021, che per il personale cessato con oltre venti anni di anzianità e con quindici-diciotto anni al 31.12.1995 ha fissato il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e della successiva n. 12/2021, che ha esteso il criterio a chi al 31.12.1995 vantava meno di quindici anni.

Su queste basi il ricorso è accolto parzialmente, con dichiarazione del diritto al ricalcolo della quota retributiva mediante il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31.12.1995. Sugli arretrati la Corte riconosce interessi legali e, nei limiti del differenziale, la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono integralmente compensate per la novità dell’orientamento nomofilattico, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *