L’estinzione del processo pensionistico per mancata prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 424 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo pensionistico davanti alla Corte dei conti il ricorrente ha l’onere di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica del ricorso entro il decimo giorno che precede la data dell’udienza, a norma dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c.. L’inosservanza di tale adempimento determina l’estinzione del processo ex art. 111 c.g.c., rilevabile anche d’ufficio. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esito nel merito della pretesa e preclude la pronuncia sulla domanda. Resta fermo che nulla è dovuto per le spese di giudizio in assenza di costituzione della parte convenuta.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in quiescenza, ha adito la Sezione giurisdizionale per il Lazio chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato dall’INPS. La pretesa si fondava sull’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, con attribuzione alla parte retributiva della pensione dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità maturate fino al 31.12.1995.
L’INPS non si è costituito in giudizio. Con successiva memoria il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. All’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico non si è pronunciato sulla domanda di ricalcolo, né ha dato seguito alla rinuncia formalizzata dalla parte. Ha invece rilevato d’ufficio una causa di estinzione del processo di natura processuale, incentrata sul mancato rispetto dell’onere di deposito probatorio della notifica.
Il richiamato art. 155, comma 5 bis, c.g.c. impone al ricorrente di depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Il testo qualifica l’adempimento come necessario ai fini della valida instaurazione del contraddittorio e della sua documentazione nel fascicolo.
La Corte ha verificato che tale deposito non è stato osservato e ne ha tratto la conseguenza sanzionata dall’art. 111 c.g.c., dichiarando l’estinzione del processo. La decisione non affronta il rapporto tra la rinuncia dichiarata dalla parte e la rilevata violazione dell’onere, limitandosi a fondare l’esito sulla sola inosservanza dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c..
Quanto alle spese, il dispositivo statuisce che nulla è dovuto, coerentemente con la mancata costituzione dell’INPS. La sentenza chiude così il giudizio senza esaminare nel merito la questione dell’aliquota di rendimento, che resta estranea alla decisione.
Nota della Redazione
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