Computo del servizio postale ai fini del trattamento di quiescenza (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 14 del 14.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nelle fattispecie in cui l’accertamento giudiziale verta sul diritto a pensione di ex dipendenti di Poste Italiane, a prescindere dal momento del collocamento a riposo, anteriore o posteriore alla trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico e in società di capitali. Il d.l. n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, nel disporre la trasformazione dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico, mantiene ferma, quanto al trattamento di quiescenza del personale, l’applicazione delle norme valevoli per i dipendenti dello Stato. Ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973, salve le eccezioni previste, tutti i servizi prestati in qualità di dipendente si computano ai fini del trattamento di quiescenza. Il mancato espletamento dell’istruttoria disposta dal giudice consente la decisione allo stato degli atti, sui fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia, chiede alla Corte dei conti il riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, con decorrenza giuridica ed economica dal 31.12.1982. L’INPS, al momento della liquidazione della pensione diretta ordinaria di vecchiaia, non aveva conteggiato quel servizio, benché i contributi risultassero versati presso l’ex Fondo Tesoro.
Dopo solleciti e una richiesta di riliquidazione rimasta senza seguito, la ricorrente ha adito il giudice contabile, chiedendo la condanna dell’Istituto alla rideterminazione del trattamento e al pagamento delle differenze arretrate, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito contestando la fondatezza del ricorso sotto il profilo dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando Sez. II appello n. 469/2022: la cognizione spetta alla Corte dei conti quando l’accertamento riguardi il diritto a pensione di ex dipendenti di Poste Italiane, indipendentemente dal momento del collocamento a riposo rispetto alla trasformazione dell’ente. Il thema decidendum concerne un periodo di lavoro di ruolo presso l’Amministrazione autonoma delle poste ante trasformazione.
Con ordinanza istruttoria il Collegio aveva disposto l’acquisizione, a cura dell’INPS, del fascicolo amministrativo della ricorrente. L’ordine giudiziale non risulta eseguito. Ne deriva che il ricorso va deciso allo stato degli atti e delle deduzioni di parte, non specificamente contestate dalla controparte costituita, in applicazione degli artt. 7 e 95 c.g.c.
Nel merito, il giudice rileva che il servizio a tempo pieno e indeterminato presso l’Amministrazione postale, dal 31.12.1982 fino alla cessazione per passaggio ad altra amministrazione statale, è comprovato dal libello introduttivo e dalla documentazione prodotta, con versamento dei contributi assicurativi presso l’ex Fondo Tesoro.
Il quadro normativo conferma la pretesa. Il d.l. n. 487/1993, convertito dalla legge n. 71/1994, all’art. 6, comma 7, ha mantenuto ferma l’applicazione delle norme valevoli per i dipendenti dello Stato in materia di trattamento di quiescenza. L’art. 8 d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che tutti i servizi prestati in qualità di dipendente si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le eccezioni previste.
Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto al computo del periodo lavorativo e condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento pensionistico e al pagamento delle differenze rispetto alle rate non adeguate, dal pensionamento, con il maggiore importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo il criterio della sentenza delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipante.
Nota della Redazione
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