Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 38 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto l’avvenuto deposito del conto giudiziale da parte dell’agente contabile, con il visto di regolarità delle partite contabili da parte del responsabile del servizio finanziario, è sufficiente ai fini della conclusione del giudizio preliminare. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche quando il conto non sia stato parificato dall’ente locale e la parificazione sia stata espressamente richiesta. La valutazione sulla regolarità del conto non è assorbita in tale pronuncia, ma resta devoluta al magistrato istruttore competente per territorio, al quale il fascicolo è trasmesso. Il giudizio di resa del conto esaurisce dunque la propria funzione nell’accertamento dell’avvenuta resa, senza estendersi all’esame sostanziale delle poste contabili.

Il Fatto

Il titolare di una struttura ricettiva sita in Alassio, nella qualità di agente contabile tenuto alla riscossione e al versamento dell’imposta di soggiorno nelle casse comunali, non aveva depositato il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020. La Sezione aveva quindi emesso un decreto con cui invitava l’agente a depositare tempestivamente il conto ai fini della parificazione.

Con successiva ordinanza la Sezione accertava che il conto era stato tempestivamente depositato presso il Comune, con espressa richiesta di parificazione. Il conto risultava vistato dal responsabile del servizio finanziario, ma non parificato, ed era stato trasmesso e inserito nel sistema telematico SI.RE.CO.. La questione giunge così alla decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 144 c.g.c..

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda l’esito del giudizio di resa del conto a fronte dell’avvenuto deposito del conto da parte dell’agente contabile. Il giudice monocratico ha verificato in via preliminare l’intervenuto adempimento e lo ha ritenuto satisfattivo rispetto alla funzione dell’istituto.

La Corte ha dato rilievo al visto di regolarità apposto alle partite contabili dal responsabile del servizio finanziario. Tale visto è stato considerato sufficiente ai fini della conclusione del giudizio preliminare di resa, a prescindere dalla formale parificazione dell’ente locale, che era stata richiesta ma non effettuata.

Il Collegio ha cura di precisare che la pronuncia non implica alcuna valutazione sulla regolarità del conto. Ogni apprezzamento in proposito, a partire dalla mancata parificazione espressamente richiesta all’ente locale, è espressamente riservato al magistrato competente per territorio, cui il fascicolo viene trasmesso.

Su queste basi la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere del giudizio di resa del conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2020. Il dispositivo dispone la trasmissione della sentenza all’agente contabile, al Comune e alla Procura Regionale in sede, oltre che al magistrato istruttore per quanto di eventuale competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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