Incarico dirigenziale sanitario vietato e colpa grave del direttore amministrativo (Corte dei Conti Sez. III App. n. 1 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase di riorganizzazione della rete ospedaliera imposta dal d.l. n. 95/2012, l’art. 15, comma 13, lett. c), del d.l. n. 95/2012 vieta il conferimento e il rinnovo di qualsiasi incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992, senza distinzione tra incarichi riferiti a strutture complesse o semplici. La violazione del divieto, da parte del direttore amministrativo che abbia reso parere favorevole, integra colpa grave, per la grave negligenza nell’adozione di scelte non conformi a normativa primaria che un dirigente di elevata qualificazione è tenuto a conoscere. Non è invocabile l’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, poiché l’utilità dell’incarico illegittimo è già compensata dalla retribuzione erogata e non può giustificare un provvedimento contra legem assunto in sede transattiva.
Il Fatto
La vicenda origina da una conciliazione stragiudiziale intervenuta tra una azienda ospedaliera universitaria e un dipendente, collaboratore tecnico titolare di posizione organizzativa. Il lavoratore, assumendo di avere svolto mansioni superiori di responsabile di struttura complessa, rivendicava le relative differenze retributive. L’accordo prevedeva la rinuncia del dipendente ai crediti e, come contropartita, il conferimento di un incarico dirigenziale quinquennale ex art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992, oltre al trattamento economico correlato.
L’incarico veniva formalizzato con delibera del direttore generale, previo parere favorevole del direttore amministrativo. L’oggetto dell’incarico veniva poi più volte modificato con successive delibere. La Procura regionale conveniva in giudizio il direttore generale e il direttore amministrativo per danno erariale. Il giudice di prime cure condannava il direttore amministrativo, a titolo di colpa grave, per una quota del danno, liquidato nelle maggiori competenze dirigenziali corrisposte. La posizione del direttore generale era definita con sentenza di estinzione per rito abbreviato. Il direttore amministrativo proponeva appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello conferma l’illegittimità del conferimento. L’art. 15, comma 13, lett. c), del d.l. n. 95/2012 disponeva la sospensione del conferimento e del rinnovo degli incarichi dirigenziali di cui all’art. 15-septies del d.lgs. n. 502/1992. Tale sospensione è correlata all’obbligo, imposto ai presidi ospedalieri pubblici, di ridurre i posti letto attraverso la soppressione di unità operative complesse.
La Corte respinge la tesi dell’appellante secondo cui il divieto riguarderebbe solo le direzioni di strutture complesse. La sospensione, si legge, coinvolge «qualunque tipologia di conferimento di incarico dirigenziale», senza distinzione. La diversa lettura finirebbe con il frustrare la ratio emergenziale della norma, volta a garantire gli obiettivi di finanza pubblica e l’efficienza nell’uso delle risorse sanitarie.
Una volta accertata l’illegittimità della condotta, la colpa grave del direttore amministrativo discende dalla grave negligenza nell’adozione di scelte non rispondenti a normativa primaria nazionale, che un dirigente di elevata esperienza era tenuto a conoscere e interpretare correttamente. I pareri resi dall’appellante avevano indotto il direttore generale a conferire l’incarico promesso in sede conciliativa, al di fuori di qualsiasi procedura concorsuale.
Il mutamento dell’oggetto dell’incarico dopo appena 48 giorni dal conferimento, e le ulteriori modifiche successive, confermano il disegno di attribuire al dipendente lo status di dirigente senza concorso. La forza vincolante della norma imperativa prevale su qualsiasi esigenza organizzativa addotta dall’amministrazione.
Quanto all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, la Corte ritiene non valutabili le utilità invocate. L’azienda non poteva offrire un atto contra legem in sede transattiva, e l’utilità delle funzioni dirigenziali è già compensata dalla retribuzione erogata. L’esborso per il trattamento dirigenziale ha carattere continuativo fino alla cessazione dell’incarico, costituendo danno erariale certo, a differenza dell’eventuale esito del contenzioso lavoristico, rimasto indimostrato. L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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