Coefficiente di rendimento dei militari: l’aliquota dell’1,8% prevale sul 2% (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 44 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Per i militari, l’aliquota annua di rendimento utile al calcolo della pensione resta quella dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, fissata dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, richiamato dall’art. 1867 d.lgs. n. 66/2010. Il rinvio dell’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994 all’aliquota del 2% opera nei limiti dell’art. 2, comma 19, legge n. 335/1995, che vieta di attribuire un trattamento superiore a quello spettante in base alle aliquote di rendimento della normativa vigente. Ne consegue che il coefficiente del 2% non è invocabile quando la disciplina di settore preveda un coefficiente inferiore. La questione di legittimazione passiva attiene al merito e non alla prospettazione formale della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in quiescenza della Marina Militare con il sistema retributivo, lamenta che i periodi di servizio maturati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2011 siano stati valorizzati con un coefficiente di rendimento errato. Chiede alla Corte dei conti l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione e la condanna al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione.
Dopo un’istanza in via amministrativa, rimasta senza esito presso l’INPS e riscontrata nel senso del difetto di legittimazione dalla Marina Militare, l’interessato adisce il giudice pensionistico. Si costituiscono l’INPS, che invoca l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e l’Amministrazione della difesa, che eccepisce in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione preliminare il giudice rileva che la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, dipende dalla prospettazione della domanda e attiene al merito, cioè alla fondatezza della pretesa, come affermato dalle SS.UU. n. 2951/2016. L’eccezione non è quindi risolta in via processuale.
Nel merito la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 17, comma 1, legge n. 724/1994 estende ai regimi sostitutivi ed esclusivi l’aliquota annua del 2%, ma solo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1995. La sopravvenuta legge n. 335/1995, all’art. 2, comma 19, pone un limite esplicito: l’applicazione di quelle disposizioni non può comportare un trattamento superiore a quello spettante in base alle aliquote della normativa vigente.
Per i militari il rinvio è all’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, confermato dall’art. 1867 d.lgs. n. 66/2010, che prevede l’aumento dell’1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Il coefficiente del 2% invocato dal ricorrente non è dunque applicabile, perché la disciplina di settore fissa un rendimento inferiore.
Dagli atti risulta che all’interessato, per il periodo controverso, è stata riconosciuta l’aliquota annua dell’1,8%, già in presenza di anzianità ultraventennale: il calcolo è quindi conforme alle previsioni legislative. In continuità con la giurisprudenza della Sezione (n. 38/2023) il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna alle spese liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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