Rito abbreviato contabile: definizione alternativa e spese per soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 102 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’accoglimento dell’istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016 e il tempestivo versamento della somma ritenuta congrua dal Collegio integrano una definizione alternativa del giudizio, non una ipotesi di cessazione della materia del contendere. Quest’ultima resta esclusa quando sia versata solo una quota parte dell’iniziale pretesa attorea e non l’intero importo richiesto dalla Procura con l’atto di citazione. La fattispecie non rientra neppure tra le ipotesi di estinzione del giudizio previste dagli artt. 110 e 111 c.g.c. o da altra disposizione di legge. Il versamento della somma determina la dichiarazione che nulla è più dovuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale, desunta dalla sufficiente evidenza probatoria della responsabilità.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un’agente della Polizia Locale di un Comune, insieme ad altre corresponsabili, quantificando il danno complessivo in poco meno di cinquantamila euro. La pretesa riguardava una pluralità di condotte illecite poste in essere tra il 2017 e il 2019 nell’utilizzo di un sistema informatico per la gestione delle sanzioni amministrative. Secondo la prospettazione attorea, le agenti avrebbero fatto fittiziamente risultare pagate multe a carico di trasgressori inadempienti, incamerando in contanti le somme versate, e avrebbero così generato danno da mancata entrata, da disservizio e all’immagine.
In sede penale erano state applicate pene patteggiate ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Le convenute avevano già versato al Comune il complessivo profitto di euro 6.300,00. La convenuta, costituitasi, ha presentato istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, dichiarandosi disponibile al versamento di ottomila euro e allegando il parere positivo del Pubblico Ministero contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’udienza in camera di consiglio del 13.03.2024, ha accolto la richiesta di definizione con rito abbreviato, determinando la somma dovuta e fissando in trenta giorni il termine per il versamento. All’udienza successiva del 22.05.2024 le parti hanno concordemente richiesto la definizione del giudizio.
La Corte rileva che la documentazione bancaria e il reversale di incasso dimostrano il puntuale versamento della somma stabilita e il suo incameramento da parte del Comune. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., che nulla è più dovuto dalla convenuta in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa contestata.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione giuridica dell’istituto. Il Collegio esclude la riconducibilità della fattispecie a un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, poiché non è intervenuto l’intero pagamento chiesto dalla Procura con l’atto di citazione, ma solo il versamento di una quota parte dell’iniziale pretesa. Esclude altresì che si versi in una delle ipotesi di estinzione del giudizio contemplate dagli artt. 110 e 111 c.g.c. o da altra disposizione di legge.
L’accoglimento dell’istanza e il tempestivo e regolare versamento della somma ritenuta congrua valgono dunque ad integrare una specifica modalità di definizione alternativa del giudizio, secondo la lettera e le finalità dell’art. 130, comma 1, c.g.c. Sul punto la Corte richiama la propria giurisprudenza in casi analoghi, citando Sez. Lombardia n. 29 del 2018 e Sez. Sardegna n. 120 del 2017.
Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, il Collegio le pone a carico della convenuta secondo il principio della soccombenza virtuale. Dagli elementi probatori in atti risulta infatti con sufficiente evidenza la responsabilità per gli illeciti ascritti, pur essendo il giudizio definito in via alternativa e senza accertamento pieno.
Nota della Redazione
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