Rito abbreviato contabile e compensazione delle spese dopo l’integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 120 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c. consegue all’accertamento dell’avvenuto versamento della somma concordata nel termine assegnato dal giudice con il decreto ammissivo. Il Collegio, una volta verificato l’integrale pagamento e la quietanza dell’Amministrazione, dichiara definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8 c.g.c.. Sulla richiesta di compensazione delle spese di giudizio, la mancata opposizione della Procura contabile e la complessiva valutazione della condotta ascritta al convenuto integrano giusti motivi ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8 c.g.c.. Il rito abbreviato contabile, pertanto, esaurisce la propria funzione satisfattiva nel pagamento e non richiede ulteriore pronuncia di condanna.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un medico convenuto per ottenere la condanna al pagamento, in favore di una azienda ospedaliera, dell’importo di 205.000,00 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di colpa grave, per il danno indiretto corrispondente alla somma pagata dall’Azienda ad esito di una transazione con una paziente.

Il convenuto ha chiesto la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di 80.000,00 euro, pari a circa il 31% della pretesa complessiva, quantificata in circa 256.036,35 euro. La Procura ha reso parere favorevole sull’an e sul quantum. Con decreto n. 12 del 21 marzo 2024 il Collegio ha ammesso il rito abbreviato, determinando in 80.000,00 euro la somma dovuta, comprensiva di interessi e rivalutazione, e fissando il termine di trenta giorni per il versamento.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene ai presupposti di definizione del giudizio contabile con rito abbreviato e al governo delle spese di giudizio in esito al pagamento. Il Collegio muove dall’art. 130 c.g.c., che disciplina la definizione agevolata della responsabilità amministrativa su richiesta del convenuto e previo parere della Procura.

Il percorso argomentativo si articola in due passaggi. Il primo riguarda l’accertamento dell’adempimento: il convenuto ha depositato la documentazione attestante la disposizione del 5 aprile 2024, eseguita l’8 aprile 2024, e la reversale di incasso dell’Amministrazione, che comprova l’integrale versamento della somma determinata nel decreto ammissivo. Su questa base il Collegio dichiara definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8 c.g.c..

Il secondo passaggio concerne le spese di giudizio. La norma impone al Collegio di provvedere anche su di esse. Il convenuto ne ha chiesto la compensazione; la Procura si è rimessa al Collegio. Il giudice contabile ravvisa giusti motivi nella complessiva valutazione della condotta ascritta al convenuto e nella mancata opposizione della Procura sul punto, e dispone la compensazione integrale.

La decisione conferma la struttura del rito abbreviato contabile: ammissione con decreto, pagamento nel termine, verifica documentale e definizione con declaratoria. Il Collegio non adotta alcuna pronuncia di condanna, perché la funzione satisfattiva è già realizzata dal versamento. La compensazione delle spese non è automatica, ma richiede la valutazione dei motivi, qui integrata dalla posizione processuale della Procura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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