Illegittima la giurisdizione contabile sull’agente contabile dell’imposta di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 175 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, e dell’interpretazione autentica retroattiva introdotta dall’art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria. Tale qualificazione determina il venir meno della qualifica di agente contabile in capo al gestore, con conseguente attrazione delle liti tra l’ente impositore e il responsabile d’imposta nella esclusiva giurisdizione del giudice tributario. Ne deriva il difetto di giurisdizione del giudice contabile sul conto giudiziale eventualmente presentato per la gestione della riscossione dell’imposta.
Il Fatto
Il conto giudiziale in esame riguardava la gestione, da parte di un soggetto qualificato come agente contabile, del servizio di riscossione e versamento dell’imposta di soggiorno per conto del Comune di Lecce, relativamente all’esercizio finanziario 2020. Il Magistrato istruttore, nella relazione di irregolarità, ha deferito il conto al Collegio, chiedendo però la declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione di questa Corte. La richiesta si fondava su un precedente della stessa Sezione e sulla successiva ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che avevano chiarito la natura esclusivamente tributaria dell’obbligo di versamento. Anche la Procura regionale ha depositato conclusioni concordanti con il Magistrato istruttore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che il conto non sia giustiziabile in questa sede per difetto di giurisdizione. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che la qualifica dell’albergatore come responsabile d’imposta sterilizza il dato del maneggio di denaro pubblico e del connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione solidale che prescinde dall’avvenuto versamento dell’imposta da parte del cliente.
La veste di responsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l’ente impositore, spostando il focus dal maneggio di denaro pubblico alla responsabilità solidale per l’intera imposta dovuta dal cliente. L’attuazione dell’imposta di soggiorno deve quindi svolgersi secondo l’assetto proprio della normativa fiscale, sia sotto il profilo procedurale di accertamento e riscossione, sia con riguardo all’irrogazione delle sanzioni.
Sulla stessa linea si collocano le pronunce della Sezione penale della Cassazione, che hanno escluso, dopo il d.l. n. 34/2020, che il mancato riversamento dell’imposta da parte dell’albergatore possa integrare il reato di peculato, in quanto il gestore è debitore in proprio nei confronti dell’ente impositore.
La Corte dichiara quindi il difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, sottolineando il dovere dell’Amministrazione di avviare le necessarie azioni secondo gli strumenti dell’ordinamento tributario per recuperare eventuali somme dovute, anche al fine di evitare condotte omissive che potrebbero integrare responsabilità erariale. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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