Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 155 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, intervenuta successivamente al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Ove invece il diritto sia stato già riconosciuto e la prestazione già corrisposta prima della proposizione del ricorso, la domanda va respinta, per difetto di interesse ad agire. La declaratoria di cessazione presuppone che la soddisfazione sia sopravvenuta alla domanda e non si fonda su una soccombenza virtuale dell’Istituto. Le spese possono essere compensate in presenza di soccombenza reciproca delle parti.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria in quiescenza, sono destinatari del sistema di calcolo c.d. misto, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni. Alcuni di essi avevano, a quella data, più di quindici anni di servizio; altri meno.

Secondo i ricorrenti il trattamento pensionistico era stato liquidato dall’INPS con applicazione dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, mentre a loro avviso andava applicato l’art. 54 del medesimo TU, con l’aliquota di rendimento del 2,44%. Dopo aver inutilmente diffidato l’Istituto, hanno agito in giudizio per ottenere la riliquidazione sulla quota retributiva, con arretrati dal 1.1.2022, interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi, ha dedotto di aver già applicato l’art. 54 per alcuni ricorrenti e di aver riliquidato le posizioni di altri.

La Motivazione della Corte

La decisione ruota attorno alla verifica del momento in cui l’Istituto ha effettivamente riconosciuto e corrisposto il beneficio richiesto. Il Giudice unico esamina la documentazione prodotta dall’INPS e distingue tre situazioni: riliquidazione avvenuta dopo il deposito del ricorso; riliquidazione già eseguita prima del ricorso; applicazione dell’aliquota già in sede di prima liquidazione.

Per alcuni ricorrenti l’INPS ha provveduto alla riliquidazione successivamente alla proposizione della domanda. In questa ipotesi, con l’accordo delle parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa fa venir meno l’interesse alla pronuncia di merito.

Diversa è la posizione di chi aveva già ottenuto il riconoscimento e il pagamento degli arretrati prima del ricorso. Per costoro il ricorso è respinto, poiché al momento del deposito il diritto era già soddisfatto. Analogo esito riguarda il ricorrente per cui l’aliquota del 2,44% era stata applicata nella liquidazione definitiva.

Quanto alla pensione di reversibilità, la riliquidazione è intervenuta dopo il ricorso: il giudice dichiara pertanto cessata la materia del contendere limitatamente a tale voce. La domanda originaria non era stata circoscritta alla sola pensione diretta, e la contestazione della difesa ha consentito di estendere l’accertamento alla prestazione indiretta.

Il ricorrente aveva chiesto la condanna alle spese in base al principio di soccombenza virtuale, lamentando l’impossibilità di evincere dalla determina di pensione l’applicazione dell’aliquota e il silenzio dell’Istituto sulla diffida. Il giudice non accoglie tale impostazione e dispone la compensazione delle spese, valorizzando la soccombenza reciproca delle parti. La decisione conferma che la cessazione della materia del contendere non equivale a riconoscimento della fondatezza originaria della domanda né apre automaticamente alla condanna dell’Istituto soccombente in senso virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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