Nesso causale escluso se infermità deriva da trauma anteriore al servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 101 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione privilegiata ordinaria, la dipendenza dell’infermità da causa di servizio va accertata con riferimento all’eziologia della patologia e non alla mera contestualità temporale con il servizio militare. Quando gli esiti invalidanti costituiscono il prevedibile sviluppo di una frattura articolare risalente e trattata con mezzi di sintesi rigidi prima dell’arruolamento, il breve periodo di leva non integra causa né concausa efficiente e determinante. La mancata contestazione dei giudizi di idoneità e la carenza di documentazione sanitaria del periodo intermedio priva di riscontro la prospettazione del ricorrente. Il rigetto della domanda consegue alla mancata prova del nesso eziologico, non alla decadenza dal diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, militare di leva incorporato nel maggio 1995, ha impugnato la nota con cui il Ministero della Difesa gli ha negato la pensione privilegiata ordinaria per decadenza dai termini di presentazione della domanda ai sensi dell’art. 169 del d.P.R. n. 1092/1973. Egli ha dedotto di essere stato giudicato idoneo nonostante pregressi esiti di frattura dell’omero destro, trattata chirurgicamente nel 1992, e di avere subito durante il servizio numerosi ricoveri presso ospedali militari per artalgia e osteoporosi del gomito, fino alla riforma del dicembre 1995.

Ha quindi chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, tabella A, ovvero di sesta o settima, con interessi, rivalutazione e spese. Il Ministero si è costituito eccependo la decadenza e chiedendo nel merito il rigetto. Con sentenza non definitiva il Giudice ha respinto l’eccezione processuale, disponendo separata istruttoria medico-legale.

La Motivazione della Corte

La decisione muove dall’esclusione della questione processuale, già definita con la sentenza non definitiva che ha ritenuto il ricorso procedibile. Il thema decidendum si concentra sulla domanda di pensione privilegiata e sull’accertamento del nesso tra l’infermità e il servizio, per il quale il Giudice ha acquisito i pareri del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa e di un Collegio peritale esterno.

Entrambi i collegi, con argomentazioni coerenti e univoche, hanno escluso la dipendenza da causa di servizio. La frattura dell’omero destro risale al 25 aprile 1992, con osteosintesi e applicazione di placca e viti presso un ospedale civile, dunque diversi anni prima dell’incorporamento del maggio 1995. Il Collegio peritale esterno ha chiarito che l’artrosi post-traumatica e l’osteoporosi costituiscono possibili e prevedibili sequele tardive delle fratture articolari trattate con fissazione rigida, per il meccanismo di riduzione della massa ossea conseguente alla protezione da stress.

Il Giudice valorizza la ricostruzione anamnestica: nel triennio intermedio il ricorrente ha svolto mansioni di magazziniere, non meramente sedentarie, che avrebbero potuto incidere sull’aggravamento della patologia. Rileva inoltre una grave carenza probatoria: nessuna documentazione sanitaria del periodo compreso tra il 1992 e il 1995, né successiva al congedo, è stata prodotta a sostegno dell’asserito aggravamento. La visita militare del 1995 non prevedeva controllo radiologico del braccio, cosicché non è conoscibile lo stato osseo all’arruolamento.

Assume rilievo, sul piano logico, la mancata impugnazione dei giudizi di idoneità resi nel settembre 1993 e nel maggio 1995. Il Collegio peritale ha ritenuto congruo il classamento LS4 rispetto al pregresso trauma e ha escluso che le corrette leges artis imponessero accertamenti strumentali in assenza di rilevanti disturbi funzionali, richiamando l’art. 73 del d.P.R. n. 1008/1985. Non è documentato alcun evento traumatico riconducibile a lesione durante il servizio: il dolore riferito è sintomo, non condizione nosografica.

Il Giudice esclude pertanto che gli esiti lamentati siano stati causati, concausati o aggravati dal servizio di leva, di durata contenuta, e li riferisce alla pregressa frattura del 1992. Non può neppure escludersi l’incidenza delle attività lavorative successive e del naturale processo di invecchiamento. Il rigetto è pronunciato nel merito; le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della fattispecie, mentre le spese della consulenza tecnica d’ufficio restano a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *