Frode sui contributi PAC e responsabilità per autoresponsabilità nelle dichiarazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 34 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di aiuto comunitario formalmente regolare, ma contenente l’indicazione ideologicamente falsa della conduzione di terreni per monticazione, integra una frode a danno delle istituzioni comunitarie e regionali. Il percettore che sottoscrive personalmente la domanda risponde a titolo di dolo della indebita percezione dei contributi, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che l’indicazione di pascolatori terzi inesistenti sia frutto di mero errore. Il principio di autoresponsabilità nelle dichiarazioni e autocertificazioni impone all’interessato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi del beneficio. In caso di occultamento doloso del danno, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla scoperta della frode e non dalla data di erogazione dei contributi. In caso di dichiarazione eccessiva intenzionale, il danno erariale corrisponde all’intero contributo indebitamente percepito.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio il titolare di un’azienda agricola per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento di contributi europei indebitamente percepiti per le annualità 2009-2011, pari ad euro 105.655,33 oltre accessori. I contributi, liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune a valere sul Fondo europeo agricolo, erano destinati al sostegno delle attività agricole e di allevamento in territori montani.
Secondo la tesi accusatoria, l’indebita percezione era stata ottenuta mediante la simulazione della conduzione a pascolo dei terreni indicati nelle domande di aiuto, attraverso l’uso improprio delle certificazioni rilasciate dai pascolatori per conto terzi, i quali avevano poi smentito la circostanza. Il convenuto eccepiva la nullità della citazione per assenza di notizia specifica di danno per le annualità 2009 e 2010, la prescrizione dell’azione e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Interveniva ad adiuvandum la Regione Lombardia quale Organismo Pagatore regionale.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’intervento della Regione: l’art. 85 c.g.c. impone la notificazione dell’atto di intervento alle parti, a differenza di quanto previsto dall’art. 267 c.p.c.; in difetto di notifica e salvo accettazione del contraddittorio, l’intervento del terzo è inammissibile.
L’eccezione di nullità della citazione è infondata. Richiamando le Sezioni Riunite n. 12/2011/QM, il Collegio ricorda che la specifica e concreta notizia di danno non riguarda una pluralità indifferenziata di fatti ma uno o più fatti ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali. Avviata l’istruttoria sulla domanda 2011, la Procura ha legittimamente esteso le indagini alle annualità precedenti, emerse come ulteriori ipotesi dannose anch’esse specifiche e concrete.
Anche l’eccezione di prescrizione è respinta. La presentazione di richieste formalmente regolari ma con dati falsi integra una frode dolosamente occultata; ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il termine quinquennale decorre dalla scoperta del danno, individuata nella nota della Guardia di finanza del 23.04.2021 e nella rettifica del 27.04.2021. L’azione è dunque tempestiva rispetto alla notifica dell’invito a dedurre del 2.05.2023.
Nel merito, la documentazione conferma l’insussistenza dei presupposti della condizionalità per tutte le annualità. Per il 2009 il pascolatore indicato ha escluso la conduzione del mappale e mancano i certificati di monticazione; per il 2010 i terreni pascolati erano in comuni diversi e il certificato di demonticazione è privo del nome del pascolatore; per il 2011 manca il titolo di detenzione dei terreni. Il Collegio respinge l’istanza istruttoria officiosa, richiamando il principio di vicinanza della prova di cui all’art. 94 c.g.c.: l’onere di provare il pascolamento incombeva al convenuto.
La consapevole violazione degli obblighi di servizio fonda una responsabilità dolosa; irrilevante è l’affidamento a un intermediario, perché la domanda è stata sottoscritta personalmente dal beneficiario, in virtù del principio di autoresponsabilità. In caso di dichiarazione eccessiva intenzionale, l’aiuto non è concesso per l’intera annualità e il danno corrisponde ai contributi percepiti nella loro interezza. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 105.655,33 in favore della Regione Lombardia quale Organismo Pagatore, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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