Improcedibile il conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 105 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali legato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso cui si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. Il debito di custodia, che impone la resa del conto e il relativo giudizio, ricorre quando il consegnatario gestisce un deposito o magazzino con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico. Il giudizio di conto promosso per beni di uso abituale, non custoditi in magazzino, va dichiarato improcedibile per difetto dei presupposti normativi.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione di un consegnatario dei beni mobili di un Comune, per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione istruttoria del 15 aprile 2025, ha sottoposto al Collegio la questione dell’ammissibilità e della procedibilità del conto, rilevando che lo stesso consiste in una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario — prevalentemente arredi e strumentazione informatica — privi dei requisiti minimi per configurare una gestione contabile.
Il contabile ha depositato memoria, sostenendo l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile e distinguendo tra vigilanza e custodia. All’udienza del 23 settembre 2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, presentato in modo promiscuo, rimettendosi al Collegio per i beni eventualmente soggetti a effettiva custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi detiene mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e conservazione dei beni ricevuti in consegna.
La giurisprudenza contabile, richiamata nella sentenza, distingue nettamente i due regimi. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, con obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, limitandosi alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte di uso immediato.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e conseguente resa del conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento degli uffici restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; la mera elencazione non evidenzia una gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori sull’assenza di una vera gestione contabile. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con difetto dei presupposti normativi della resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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