Rito abbreviato contabile e spese di giudizio a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 60 del 15.04.2024)
la sentenza non indica il numero identificativo del registro di segreteria nel TITOLO, come da regola; il numero 30567 è R.G. e non compare nel titolo.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., il Collegio che dichiara definito il giudizio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. Queste vanno poste a carico del convenuto che risulti virtualmente soccombente, anche quando la definizione agevolata consegua all’avvenuto versamento della somma concordata e la Procura abbia prestato parere favorevole. Il rito abbreviato non determina quindi automaticamente la compensazione delle spese, che resta rimessa alla valutazione del giudice contabile. La regola trova applicazione costante nella giurisprudenza della Sezione.
Il Fatto
La Procura regionale cita in giudizio il convenuto chiedendo la condanna al pagamento di euro 118.205,05, oltre rivalutazione e accessori, in favore dell’Università di Bergamo. L’addebito riguarda l’attività professionale svolta in regime di partita IVA negli anni dal 2009 al 2016, in asserita incompatibilità con il regime di professore universitario a tempo pieno.
Il convenuto si costituisce e chiede l’ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento di euro 41.371,76, pari al 35% del danno prospettato. La Procura rende parere favorevole sia sull’an sia sul quantum. Con decreto n. 5 del 15 febbraio 2024 la Sezione accoglie l’istanza, determina la somma dovuta e fissa il termine per il versamento. Il convenuto deposita la documentazione del bonifico e la contabile dell’Amministrazione attestante l’incasso. All’udienza camerale dell’11 aprile 2024 il difensore chiede la definizione del giudizio con compensazione delle spese; il Pubblico ministero si associa alla definizione ma chiede la condanna del convenuto al rimborso delle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato nei confronti del convenuto, ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. La norma richiamata impone al Collegio di provvedere anche sulle spese di giudizio, questione che il provvedimento affronta in via autonoma rispetto alla definizione del merito.
Il Collegio liquida le spese come in dispositivo e le pone a carico del convenuto, qualificato virtualmente soccombente. La soluzione non dipende dall’esito del merito, ormai definito per effetto dell’avvenuto pagamento, ma dalla posizione processuale assunta dal convenuto nel giudizio di responsabilità.
A sostegno dell’orientamento la Sezione richiama la giurisprudenza costante del giudice contabile, indicando in particolare la pronuncia n. 127/2022. Il rito abbreviato, dunque, non comporta di per sé la compensazione delle spese: la richiesta del difensore resta priva di accoglimento.
Il dispositivo dichiara definito il giudizio iscritto al n. 30567 ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e condanna il convenuto al pagamento delle spese, liquidate in euro 93,10. La decisione è assunta in camera di consiglio e depositata in data 15 aprile 2024.
Nota della Redazione
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