Cessata materia del contendere dopo riliquidazione Inps della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 58 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riliquidazione della pensione la cessata materia del contendere va dichiarata quando l’Inps, acquisiti dal datore di lavoro i dati retributivi e contributivi aggiornati, abbia integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente mediante una nuova liquidazione del trattamento. L’Istituto previdenziale non può procedere autonomamente alla riliquidazione finché il datore di lavoro non adempia agli oneri propri, ossia al pagamento degli arretrati retributivi e all’inoltro delle denunce contributive aggiornate. La sopravvenuta soddisfazione della domanda in corso di causa determina l’estinzione del giudizio. La compensazione delle spese è giustificata dalla collaborazione prestata dall’Istituto previdenziale nel superamento della fase di stallo.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione e cessato dal servizio il 31.08.2016, gode di pensione di anzianità liquidata con il sistema misto. Nel 2021, tramite un’organizzazione sindacale, ha sollecitato l’Inps, l’Ufficio Scolastico Territoriale e la sua ultima scuola affinché procedessero alla riliquidazione della pensione e degli arretrati, tenendo conto degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.2018. I solleciti sono rimasti privi di esito.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, chiedendo il riconoscimento degli incrementi stipendiali della tabella A1 del citato CCNL, l’adeguamento della base di calcolo e la condanna dell’Inps alla riliquidazione con differenze, interessi e rivalutazione. L’Istituto si è costituito eccependo di non poter provvedere in assenza degli adempimenti del datore di lavoro, che non aveva corrisposto gli arretrati né trasmesso le denunce contributive aggiornate.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda gli effetti processuali della sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio pensionistico. Il thema decidendum si concentra sul rapporto tra l’obbligo del datore di lavoro di aggiornare la posizione contributiva e il potere-dovere dell’Inps di riliquidare il trattamento.
Il Giudice unico rileva che l’Istituto aveva correttamente rappresentato l’impossibilità di rideterminare la pensione in difetto dei nuovi dati retributivi e delle denunce contributive aggiornate. Tale impossibilità ha giustificato la richiesta di rinvio, condivisa dalle parti all’udienza del 12.12.2023.
In data 27.3.2024 l’Inps ha depositato la riliquidazione pensionistica elaborata sulla scorta dei nuovi dati forniti dal Ministero. La documentazione prodotta dimostra quindi che l’Istituto ha riconosciuto integralmente la pretesa del ricorrente.
Su questa base il Giudice ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere,essendo venuto meno l’interesse alla decisione. Quanto alle spese, il Giudice dispone la compensazione, valorizzando la collaborazione prestata dall’Istituto previdenziale nel superare la fase di inerzia del datore di lavoro, che aveva determinato il contenzioso.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con integrale soddisfazione della domanda sul piano sostanziale.
Nota della Redazione
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