Inammissibile la domanda degli eredi sui ratei pensionistici non azionati in vita (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 232 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto a pensione ha carattere personale e intrasmissibile: gli eredi non possono rivendicare ratei che il dante causa, ancora in vita, non abbia azionato, perché tali pretese non sono entrate nel suo patrimonio e non formano oggetto della successione. Chi agisce iure hereditatis deve allegare e provare la propria qualità di erede, non essendo sufficiente il rapporto di coniugio o di parentela. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale fondata sul ritardo con cui l’amministrazione ha accertato il requisito sanitario e riconosciuto il trattamento pensionistico esula dalla giurisdizione della Corte dei conti e rientra in quella del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 del c.p.a..

Il Fatto

La ricorrente, senza patrocinio legale ai sensi dell’art. 157 c.g.c., conveniva in giudizio il MEF impugnando il verbale della commissione medica di verifica del 02.10.2018 e la determinazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta del 29.10.2018, adottati nei confronti del congiunto, deceduto nel 2021. Chiedeva la condanna del Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale per i pregiudizi arrecati al congiunto e per la sua prematura perdita, nonché per l’intempestivo conferimento e la tardiva erogazione della pensione, oltre alla liquidazione dei ratei insoluti.

Deduceva che il trattamento di reversibilità di guerra, riconosciuto al congiunto su istanza del 2018 quale orfano maggiorenne inabile, era stato tardivo, perché una precedente verifica del 2013 lo aveva erroneamente giudicato non inabile. Il MEF eccepiva il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione attiva e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il giudice distingue tre domande. La prima, di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali per i pregiudizi al congiunto e per la sua perdita, non attiene alla materia pensionistica. La seconda, di danno da ritardo, e la terza, di liquidazione dei ratei arretrati, seguono percorsi diversi.

Sulla domanda di ratei la Corte rileva che la ricorrente agisce iure successionis e non iure proprio. Il congiunto non aveva azionato tale pretesa in vita: il diritto a pensione, personale e intrasmissibile, non può quindi essere fatto valere dagli eredi. L’azione è inammissibile sotto un ulteriore profilo: la ricorrente omette di allegare e provare la propria qualità di erede. Il rapporto di coniugio o di parentela, si osserva, non dimostra la qualità di erede effettivo, perché il successore legittimo può rinunciare all’eredità e non è dato conoscere se vi siano altri chiamati. La Corte richiama sul punto il proprio orientamento, secondo cui pretendere specifiche deduzioni contrarie della controparte invertirebbe l’onere probatorio (tra le altre, Sez. giur. Sicilia n. 78 dell’8 febbraio 2017; n. 863/2018; Sez. Campania n. 215/2021).

La mancata prova della qualità di erede, si precisa, può leggersi come questione di legittimazione attiva oppure di merito: in entrambi i casi il diritto in capo all’erede non può dirsi sorto, con conseguente rigetto nel merito (in termini Sez. Campania n. 1292/2021).

Sulla domanda risarcitoria per il ritardato riconoscimento della pensione, anch’essa proposta iure hereditatis senza prova della qualità di erede, la Corte sottolinea che essa si fonda su un asserito ritardo procedimentale. Così qualificata, la pretesa esula dalla giurisdizione contabile. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti solo per l’inadempimento delle obbligazioni del rapporto pensionistico (ord. n. 153 del 07.01.2013), confermando invece quella del giudice amministrativo per le controversie sul danno da ritardo, alla luce dell’art. 133 del c.p.a. (ord. n. 18173 del 24.07.2017; Sez. giur. Puglia n. 657/2019; Sez. giur. Sicilia n. 572/2020). La ricorrente non censura il provvedimento concessivo, ma il ritardo nell’accertamento del requisito sanitario.

Le spese sono compensate in ragione del carattere pregiudiziale delle questioni, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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