Rito abbreviato contabile, definizione con sentenza e spese a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 89 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile, disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il collegio accerta con sentenza l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma agevolata e dichiara definito il giudizio ai sensi del comma 8. La sentenza così pronunciata è espressamente non impugnabile in primo grado, per effetto del comma 9. Il pagamento non preclude la statuizione sulle spese: queste si pongono a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, tutte le volte in cui dagli atti emerga evidenza della sua colpevolezza e non siano dedotti validi motivi di compensazione. Le spese in favore dell’interveniente adesivo dipendente sono liquidate ai valori minimi, con l’ulteriore riduzione prevista dall’art. 4 d.m. 44/2014, quando l’attività prestata non abbia comportato la soluzione di questioni di particolare pregio o complessità.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio una società agricola e il suo legale rappresentante, chiedendo la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento di un pregiudizio erariale quantificato in complessivi euro 12.826,97. Il danno era asseritamente cagionato all’AGEA e alla Regione Lombardia, per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale, in conseguenza dell’illecita percezione, nell’anno 2011, di finanziamenti pubblici nell’ambito della Politica Agricola Comune, a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale.
La notizia di danno era stata appresa da una segnalazione della Guardia di Finanza, che trasmetteva gli atti di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Tra i beneficiari delle domande di aiuto compariva la posizione dei convenuti, cui si contestava di aver indicato la conduzione per monticazione di un terreno tramite un allevatore che, interrogato, aveva negato la circostanza. Costituitisi, i convenuti presentavano istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., offrendo il pagamento della somma pari al 50% di quella azionata.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il perimetro dell’istituto richiamando il comma 1 dell’art. 130 c.g.c., che attribuisce al convenuto in primo grado la facoltà di richiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. La norma assegna alla richiesta una funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, diretta a garantire l’incameramento certo ed immediato delle somme all’erario.
Il collegio richiama poi i commi 6 e 7, che disciplinano la deliberazione sulla richiesta e la determinazione della somma dovuta, con termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, e l’udienza camerale destinata all’accertamento del pagamento. Il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.
Nel caso concreto, l’ammissione dei convenuti al rito abbreviato, disposta con decreto n. 8 del 6 marzo 2024, era stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata in quel provvedimento. La Corte ha quindi preso atto dei pagamenti effettuati e introitati dall’ente danneggiato e ha dichiarato la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c..
Sulla regolazione delle spese, la Sezione applica il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che dagli atti emerga evidenza della colpevolezza dei convenuti e che non siano stati dedotti, né sussistano, validi motivi per disporre la compensazione. Le spese di lite in favore dell’interveniente adesivo dipendente sono liquidate sulla base dei valori minimi della controversia, con l’ulteriore riduzione di cui all’art. 4 d.m. 44/2014, in considerazione delle caratteristiche dell’attività prestata e dell’assenza di fase istruttoria.
Il dispositivo condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 93,10 in favore dello Stato, e delle spese di lite in favore dell’interveniente Regione Lombardia, liquidate in euro 866,60.
Nota della Redazione
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