Responsabilità contabile amministratori società in house prescrizione onere prova colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 88 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e sindaci di società in house, l’occultamento doloso del danno non coincide con la commissione dolosa del fatto pregiudizievole, richiedendo un quid pluris consistente in condotte specificamente volte a impedire la conoscenza del danno: non è ammessa una presunzione assoluta di occultamento fondata sulla mera rilevanza penale dei fatti. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento resta quinquennale, dovendosi escludere l’applicazione del più lungo termine penale ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., in ragione della specialità dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 e dell’autonomia tra giudizio contabile e giudizio penale. L’effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile opera solo per il soggetto nei cui confronti è stata proposta e non si estende ai concorrenti responsabili per colpa grave. La colpa grave non può desumersi dal mancato svolgimento di accertamenti sulla congruità del prezzo quando la relativa valutazione sia stata rimessa a una commissione tecnica, difettando il nesso causale con il danno.
Il Fatto
La Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ha riassunto, con atto di citazione depositato il 22 maggio 2025, l’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci di un consorzio acquedottistico costituito in forma societaria in house. L’azione era stata introdotta dal Consorzio davanti al Tribunale dell’Aquila con due giudizi poi riuniti; la sentenza del 2023 aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti in considerazione della natura in house dell’ente. In questa sede la Procura ha riproposto solo le istanze risarcitorie relative all’acquisto dell’immobile destinato a nuova sede.
Secondo l’accusa, l’immobile sarebbe stato acquistato a un prezzo notevolmente superiore a quello di mercato, con conseguente danno erariale. Il convenuto già presidente avrebbe agito con condotta dolosa e infedele; agli altri amministratori e ai sindaci è stata contestata, in via principale, la colpa grave per omesso controllo e vigilanza. Tutti i convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio ha confermato la giurisdizione contabile, rilevando che i requisiti dell’in house providing risultano da precise disposizioni statutarie: partecipazione interamente pubblica, attività prevalente in favore dei soci e controllo analogo affidato all’Ente d’Ambito. Dirimente è la previsione dell’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, che sottopone alla giurisdizione della Corte dei conti il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. La mancata valorizzazione del controllo analogo da parte della Procura non incide sulla qualificazione dell’ente.
Il Collegio ha poi respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e di asserita mutatio libelli soggettiva. L’atto di riassunzione può contenere una domanda nuova, connessa all’originaria, cumulando in sé la prosecuzione del giudizio e l’introduzione di un nuovo giudizio, nel rispetto del contraddittorio e del principio di economia processuale ex art. 111 Cost. È stata parimenti esclusa la sospensione necessaria, difettando un rapporto di pregiudizialità tecnica con il procedimento civile pendente e sussistendo l’autonomia tra giudizio contabile e giudizio ordinario.
Nel merito della prescrizione, il Collegio ha disatteso la tesi della Procura secondo cui la rilevanza penale dei fatti integrerebbe automaticamente un occultamento doloso. L’occultamento richiede un quid pluris, ossia atti volti a impedire la conoscenza del danno; diversamente si introdurrebbe una presunzione assoluta non superabile con prova contraria. Dagli atti del procedimento penale non emergono condotte occultatrici. Il dies a quo va quindi fissato al momento del verificarsi del danno, coincidente, per i pagamenti frazionati, con la data di ciascun pagamento.
Quanto al convenuto già presidente, il Collegio ha escluso l’applicazione del più lungo termine penale ex art. 2947, terzo comma, cod. civ., prevalendo la specialità dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. La costituzione di parte civile ha prodotto un effetto interruttivo permanente fino alla definizione del giudizio penale, con la conseguenza che risulta prescritto il danno da pagamenti anteriori alla data della costituzione. Per gli altri convenuti, obbligati in via sussidiaria e responsabili per colpa grave, l’effetto interruttivo non si estende, non trovando applicazione l’art. 1310 cod. civ., riferito alla diversa ipotesi della responsabilità solidale.
Nel merito, la domanda è stata respinta per difetto di prova del dolo o della colpa grave e del nesso causale. Il danno è derivato esclusivamente dalla sovrastima del prezzo di acquisto, formalizzata nell’offerta e non dai successivi lavori di adeguamento, i cui costi sono risultati conformi al mercato. La valutazione di congruità economica era stata rimessa a una commissione tecnica, con criteri predeterminati; la condotta omessa dagli amministratori non era esigibile, non sussistendo una norma che la imponesse, né risultano segnalazioni di irregolarità pervenute agli organi di gestione e controllo. Gli amministratori non delegati e il Collegio sindacale non erano tenuti a entrare nel merito delle scelte operative rimesse alla commissione.
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Nota della Redazione
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