Il consegnatario con solo debito di vigilanza non rende il conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 100 del 26.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale, gravato di un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale, che presuppone un debito di custodia e una vera gestione contabile. I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative, destinati alle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere distribuiti, restano esclusi dal giudizio di conto. La mera elencazione dei beni inventariati, secondo il modello di cui al D.P.R. n. 194/1996, non evidenzia la gestione di magazzino. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti normativi.

Il Fatto

La vicenda concerne il giudizio di conto relativo a una dipendente del Comune di Grottammare, consegnataria di beni mobili, chiamata a rendere il conto della propria gestione. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato una serie di criticità: la trasmissione del conto in data imprecisata, l’assenza del visto di regolarità del dirigente del Servizio Finanziario e la mancanza dei presupposti per la resa del conto.

La consegnataria ha depositato memoria e si è costituita in giudizio, sostenendo che alcune censure avevano rilievo meramente formale, come la violazione del termine di cui all’art. 233, comma 1, del D.lgs. 267/2000, mentre altre erano di natura sostanziale. La difesa ha prospettato che la presentazione del conto era scaturita da un equivoco del Comune, che aveva trasmesso gli elenchi anche agli agenti amministrativi. La causa è quindi passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità e procedibilità del giudizio di conto, ritenendo che la consegnataria avesse agito come agente amministrativo e non come agente contabile. Il punto di partenza è la distinzione tra le due figure, che il testo ricava dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 254/2002.

La Corte richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza contabile, secondo cui soltanto i consegnatari con debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino alimentato dalla produzione o dalle scorte, mentre il consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale è gravato di una mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori.

La Corte precisa il criterio distintivo: la gestione contabile si configura solo qualora la giacenza presso i singoli uffici risulti, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. In tal caso emerge un vero obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. Diversamente, i beni costituenti scorte operative restano esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa ai fini del controllo di gestione.

Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso presso un ufficio per le ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati, pur conforme al modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino.

Ne consegue che sulla consegnataria gravava un mero debito di vigilanza e non un debito di custodia in senso tecnico, con la caduta dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, il Collegio dispone la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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