Responsabilità erariale da convenzione su accoglienza migranti e penali già incamerate (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 31 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per inadempienze commesse da un ente affidatario di servizi di accoglienza ai migranti, la penale già applicata e concretamente incamerata dalla stazione appaltante per i medesimi fatti oggetto di contestazione erariale preclude il risarcimento, perché elimina l’attualità del danno. L’art. 1382 cod. civ. attribuisce alla penale efficacia limitativa del risarcimento alla prestazione promessa, salvo patto contrario. Il proscioglimento penale con formula “perché il fatto non sussiste”, reso in sede extra dibattimentale, non è vincolante davanti alla Corte dei conti, ma può essere valutato dal giudice contabile. La carenza di danno attuale a carico dei soggetti chiamati in via principale esclude la configurabilità della responsabilità amministrativa sussidiaria del funzionario pubblico.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio l’associazione affidataria del servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, i suoi amministratori e una funzionaria della Prefettura, chiedendo la condanna al pagamento di oltre 148.000 euro. Si contestavano il rimborso dei canoni di locazione di quattro immobili non inseriti nell’elenco allegato alla convenzione e il subappalto non autorizzato dei servizi di pulizia, ritenuti eseguiti in modo difforme.

I convenuti eccepivano la sospensione del giudizio in pendenza di causa civile davanti al Tribunale di Ancona, avverso il provvedimento prefettizio che aveva applicato penali per gli stessi fatti, e invocavano il proscioglimento penale intervenuto con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Macerata n. 491/2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione. L’art. 1, comma 1, del c.g.c. esige il carattere pregiudiziale della controversia pendente e l’accertamento con efficacia di giudicato dell’elemento da essa dedotto; nell’ipotesi in esame difettano entrambi i presupposti.

La Corte afferma poi la propria giurisdizione anche nei riguardi dell’ente privato e dei suoi amministratori. Sussiste il rapporto di servizio tutte le volte in cui un soggetto privato sia incaricato di svolgere un’attività di natura pubblicistica con risorse finanziarie pubbliche e a beneficio dell’Amministrazione, in virtù di apposita convenzione. Il servizio di accoglienza dei migranti risponde a un interesse pubblico specifico, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile in fattispecie analoghe.

Nel merito, il Giudice contabile nega la configurabilità del dolo. Il proscioglimento penale, pur reso in sede extra dibattimale e quindi privo di efficacia vincolante, offre elementi di valutazione rilevanti e le spese rimborsate risultano effettivamente sostenute. Resta invece la colpa grave: gli immobili non figuravano tra quelli indicati nella domanda di gara e negli allegati alla convenzione, e la richiesta di autorizzazione inviata alla Prefettura non aveva ricevuto alcun riscontro formale positivo. Parimenti, il subappalto dei servizi di pulizia a un’impresa non indicata costituisce violazione del bando, e le prestazioni furono rese in modo non conforme al capitolato.

Il Collegio rileva però che la Prefettura aveva già applicato le penali per gli stessi fatti, incamerandole mediante compensazione. Poiché l’art. 1382 cod. civ. limita il risarcimento alla prestazione promessa, le penali risultano sufficienti a risarcire il danno effettivo, con conseguente carenza di danno attuale. La domanda risarcitoria è quindi rigettata, e la stessa carenza esclude la responsabilità sussidiaria della funzionaria. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *