Responsabilità contabile per occupazione sine titulo e danno da inesecuzione dell’accordo (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 61 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, la sottoscrizione di un accordo di cessione bonaria preordinato all’esproprio, privo di effetti traslativi, obbliga il funzionario a verificare la concreta possibilità dell’ente di adempiere alle obbligazioni assunte. L’immissione in possesso dei terreni e l’esecuzione dei lavori senza decreto di esproprio né atto di cessione integrano occupazione sine titolo. L’indennizzo versato al privato per regolarizzare l’occupazione abusiva costituisce danno erariale indiretto, causalmente ricollegabile alla mancata attuazione dell’accordo. La condotta del funzionario che ha sottoscritto l’intesa senza la dovuta verifica integra colpa grave, non esclusa dall’eventuale concorso o inerzia di altri corresponsabili. Non è imputabile il funzionario privo di competenza sul procedimento, in assenza di individuazione della condotta alternativa esigibile.

Il Fatto

Il Comune aveva approvato il progetto di ampliamento del depuratore comunale, dichiarando la pubblica utilità dell’opera e interessando una porzione di terreno di proprietà privata. Nel dicembre 2008 l’ente sottoscriveva con il proprietario un accordo di cessione bonaria in luogo di esproprio, che prevedeva la permuta con due reliquati stradali, un’indennità aggiuntiva e il trasferimento della proprietà mediante atto notarile entro il 31.12.2009.

Il Comune non convocava mai il privato per la stipula e non avviava alcuna procedura espropriativa. I lavori venivano eseguiti e conclusi nel 2013. Il TAR, adito dal proprietario, accertava l’illegittimità dell’occupazione e condannava l’ente alla restituzione o all’acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, oltre al risarcimento. Il Comune stipulava poi una transazione, versando l’importo per l’occupazione senza titolo. La Procura contabile citava quattro funzionari per il danno erariale corrispondente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’accordo del 2008 non aveva effetti traslativi, come chiarito dallo stesso TAR Lombardia: alla stipula doveva seguire il negozio di cessione o il decreto di esproprio, e la mancata conclusione del procedimento determinava la sopravvenuta illegittimità dell’occupazione. L’ente, immesso nel possesso di terreni non suoi, eseguiva i lavori rimanendo inerte sul piano amministrativo.

Secondo la Corte, la stipula della transazione non elimina l’illegittimità della condotta pregressa. L’esborso per il periodo di occupazione abusiva costituisce danno erariale, ricollegabile alla mancata acquisizione dei terreni. Se l’accordo fosse stato attuato, non vi sarebbe stata occupazione illegittima.

Quanto al funzionario subentrato nel 2010, la domanda è infondata. Le competenze in materia di depuratore, già del suo predecessore, erano state attribuite a un’altra posizione organizzativa. Egli non aveva alcuna potestà operativa o decisionale sul procedimento e non incise sugli atti successivi. La contestazione della Procura è generica e non individua la condotta alternativa esigibile.

Diversa la posizione del funzionario che aveva sottoscritto l’accordo del 2008. La necessità di predisporre i frazionamenti catastali non alleggerisce la sua posizione: egli avrebbe dovuto verificare l’effettiva possibilità dell’ente di adempiere. La circostanza che i reliquati non fossero aree pubbliche, vera ragione della mancata attuazione, era accertabile prima della sottoscrizione. Pur collocato a riposo, egli firmava il verbale di consegna dei lavori del 2010 quale responsabile unico del procedimento, agendo come funzionario di fatto e consegnando aree di cui il Comune non aveva la disponibilità, in violazione dell’art. 31, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 50/2016.

La Corte ravvisa la colpa grave per estrema leggerezza e negligenza. Il concorso o l’inerzia dei colleghi non esclude la responsabilità del convenuto. Questi è condannato al pagamento di un quarto del danno, oltre rivalutazione e interessi; il secondo convenuto è assolto, con spese legali a carico del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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