Responsabilità sanitaria: nesso causale non provato per contenzione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 42 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale indiretto conseguente a malpractice sanitaria, la condanna del personale medico e infermieristico presuppone la prova, anche solo con il criterio del più probabile che non, che la menomazione del paziente sia causalmente riconducibile allo specifico episodio di contenzione fisica contestato e non ad altri episodi parimenti documentati, ascrivibili a distinte équipe in turno. La sola successione cronologica tra il fatto addebitato e la lesione non è sufficiente, né può supplire l’assenza di riscontri oggettivi sull’epoca dell’evento. Le omissioni di annotazione in cartella clinica, pur censurabili e disciplinarmente perseguibili, non integrano di per sé il nesso causale con il danno. La colpa grave del medico deve essere allegata e provata con riferimento allo specifico contesto di servizio in cui egli ha operato.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un medico di turno e tre infermieri di turno in servizio presso l’U.O. di neurochirurgia di un presidio ospedaliero, chiedendone la condanna al pagamento complessivo di € 40.000,00, pari al 50% del danno indiretto subito dall’Azienda sanitaria. Il pregiudizio derivava dall’esborso di € 80.000,00 corrisposto a un paziente a titolo di risarcimento, all’esito di un accordo transattivo sottoscritto nel giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Secondo l’impostazione accusatoria, al paziente era stata praticata una contenzione fisica eseguita in modo scorretto, mediante legacci passanti per il cavo ascellare, dalla quale era derivata una lesione del plesso brachiale con grave paresi dell’arto superiore destro. L’attore pubblico imputava la quota del 40% al medico e il 20% a ciascun infermiere, collocando l’episodio dannoso nel turno pomeridiano di una determinata giornata di degenza. Le difese eccepivano l’inammissibilità per violazione dell’art. 13 della legge n. 24/2017 e la prescrizione dell’azione di danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che le condotte illecite causative del danno erariale si sono verificate prima dell’entrata in vigore della legge n. 24/2017, con conseguente inapplicabilità retroattiva della norma. L’eccezione di prescrizione è stata superata applicando il principio della ragione più liquida, che consente di definire il giudizio sulla questione di merito, risultata infondata, senza esaminare le questioni pregiudiziali.
Nel merito, la Corte ha ricostruito gli episodi di contenzione documentati. Dalla notte tra il primo e il secondo giorno di ricovero, il paziente, in stato di forte agitazione psicomotoria, era stato contenuto su prescrizione del medico di turno notturno; tale contenzione era proseguita nella mattina successiva, fino al momento in cui egli era stato liberato per essere sottoposto agli esami prescritti, ed era stata poi reiterata in orario pomeridiano. Le annotazioni di cartella e del diario infermieristico attestano il perdurante stato di agitazione anche nei giorni seguenti.
Di qui il nucleo del ragionamento: la contenzione effettuata nel turno pomeridiano non è l’unica documentata, né è dimostrato che proprio da essa sia derivata la lesione. Il video prodotto, secondo il Collegio, non reca elementi che ne consentano la collocazione temporale nel pomeriggio, essendo quella conclusione frutto di mero ragionamento deduttivo privo del carattere di oggettività. Il contesto diurno delle immagini potrebbe riferirsi anche alla mattina.
La Corte ha inoltre rilevato che la tesi dell’esecuzione scorretta della contenzione si fonda su una dichiarazione del Direttore della struttura, non suffragata da letteratura medica o linee guida in senso conforme. Neppure la contestazione di mancato monitoraggio, cui i consulenti tecnici d’ufficio avevano ricondotto il danno iatrogeno, può essere riferita esclusivamente ai convenuti, potendosi muovere anche alle altre équipe in servizio. Le omissioni di annotazione, pur censurabili, non si pongono in diretto rapporto causale con il danno. Quanto al medico, difetta altresì la colpa grave, avendo egli dimostrato di essere stato impegnato in sala operatoria per la maggior parte della giornata, senza prova di presenza in reparto.
I convenuti sono stati pertanto assolti da ogni addebito, con liquidazione dei compensi ai difensori a carico dell’Azienda sanitaria ai sensi dell’art. 31, comma 2 c.g.c. e del D.M. n. 55 del 2014.
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Nota della Redazione
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