Giudizio di conto improcedibile in assenza di debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 76 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto nei confronti dell’agente consegnatario di beni mobili presuppone la sussistenza in capo al medesimo di un debito di custodia, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale. Tale obbligo non sussiste quando l’attività svolta si esaurisca in una mera vigilanza sui beni in uso per l’ordinario funzionamento degli uffici, senza gestione di deposito o magazzino né operazioni di carico e scarico. Il conto che si limiti a elencare le immobilizzazioni del patrimonio dell’ente, senza individuare i beni dati in consegna e da esso custoditi, non integra gli elementi minimi del conto giudiziale. In difetto dell’obbligo di resa, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.
Il Fatto
Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con relazione n. 58/2024, ha sottoposto al Collegio la posizione del consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, con riferimento al conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2017. Sotto il profilo formale ha rilevato la mancata trasmissione dell’atto di parifica del conto e della nomina dell’agente contabile, nonché l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c., mentre il deposito presso la Sezione risultava effettuato entro il termine dell’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016.
Sotto il profilo sostanziale, il conto non riguardava beni o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, ma ricomprendeva tutte le voci costituenti le immobilizzazioni del patrimonio dell’ente. L’istruttore ha quindi chiesto che fosse esaminata l’ammissibilità e procedibilità del conto e, in subordine, la sua regolarità. Il consegnatario, con memoria, ha chiarito di non avere gestito alcun magazzino, ma soltanto beni in uso per l’ordinario funzionamento degli uffici, e che il conto era stato erroneamente inviato. All’udienza il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che nel conto sono elencati n. 2.848 beni, dei quali vengono forniti una breve descrizione, gli estremi dell’inventario, la consistenza iniziale e quella finale in quantità e valore. Il documento ricomprende, in pratica, tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni nel patrimonio dell’ente, senza alcuna indicazione dei beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi.
Da tale contenuto non si ravvisano alcuna sostanziale gestione di un deposito o magazzino, né operazioni di carico e scarico a esso connesse. Sono proprio tali elementi, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte richiamata (sentenze n. 313/2020 della Sezione Calabria, n. 217/2018 della Sezione Veneto, n. 102/2015 della Sezione Abruzzo), che obbligano alla resa del conto giudiziale l’agente consegnatario di beni con debito di custodia.
Dall’esame degli atti allegati si desume chiaramente che l’attività svolta dal consegnatario non comportava alcun debito di custodia di beni, ma di mera vigilanza. Il Collegio ritiene pertanto che il giudizio debba essere dichiarato improcedibile, non essendo ravvisabile in capo al medesimo la sussistenza di un obbligo di resa del conto giudiziale.
Quanto alle spese, il Collegio applica l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016: il giudizio è limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, e quindi non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali. La pronuncia resta circoscritta al profilo dell’improcedibilità, con espressa declaratoria di nulla per le spese.
Nota della Redazione
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