Cessazione materia del contendere e compensazione spese per ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 94 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia medio tempore riconosciuto il beneficio oggetto della domanda, rendendo superflua la pronuncia di merito. La sopravvenuta satisfazione della pretesa del ricorrente determina la estinzione del giudizio per venir meno dell’interesse all’accertamento. Quanto alle spese, la compensazione si giustifica quando l’adempimento dell’amministrazione sia intervenuto solo dopo la decisione di primo grado, così che il ricorso si riveli comunque necessario a conseguire il risultato. Il ritardo nell’adozione del provvedimento di ricalcolo costituisce motivo sufficiente per non addossare le spese al ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero della Difesa in quiescenza con pensione ordinaria di privilegio di ottava categoria, chiedeva il ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con adeguamento dell’aliquota di rendimento sulle quote retributive. Il giudizio di primo grado si era concluso con rigetto; la Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale d’appello, con sentenza n. 334/2023 annullava la decisione sfavorevole e rinviava a questa Sezione perché si pronunciasse sul riconoscimento del beneficio.

Nelle more, il Ministero della Difesa emanava il decreto di ricalcolo, adeguando l’aliquota di rendimento al 2,44% nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla prima istanza. L’INPS applicava il decreto sulla rata di aprile 2024, corrispondendo arretrati e interessi. All’udienza il ricorrente chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con liquidazione delle spese anche del grado d’appello; l’INPS concludeva per la compensazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva che l’amministrazione ha integralmente riconosciuto la pretesa del ricorrente mediante il provvedimento di ricalcolo, intervenuto prima della definizione del giudizio. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito e la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. La decisione si fonda sugli atti di causa e sulla dichiarazione resa in udienza dalla difesa del ricorrente.

La Corte sottolinea un dato temporale decisivo: il Ministero ha provveduto al ricalcolo solo dopo la sentenza di primo grado, dunque in esito a un giudizio che si era concluso sfavorevolmente. Il riconoscimento del beneficio non è stato spontaneo, ma è maturato nel corso del contenzioso, dopo l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte d’appello.

Su questa base si fonda la statuizione sulle spese. Sussistono motivi sufficienti per disporre la compensazione: il giudice contabile non liquida le spese in favore del ricorrente né le addossa all’ente, ma le compensa integralmente tra le parti. La scelta riflette l’esigenza di contemperare la sostanziale vittoria del ricorrente con la circostanza che l’adempimento è comunque intervenuto nel corso del giudizio.

La pronuncia si esaurisce nella declaratoria di estinzione, senza esame del merito della domanda di ricalcolo. Il dispositivo chiude il giudizio con formula di rito e integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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