Responsabilità del consegnatario e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 96 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili che si limita a utilizzarli per l’espletamento delle normali funzioni istituzionali del proprio ufficio è titolare di un mero debito di vigilanza e non è tenuto alla resa del conto giudiziale alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 e dell’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924. Solo il consegnatario con debito di custodia, chiamato alla materiale gestione dei beni destinati a successiva distribuzione, assume la responsabilità contabile con inversione dell’onere della prova in caso di ammanchi ed è soggetto all’obbligo di rendicontazione. L’ente locale non può autonomamente qualificare come consegnatario con debito di custodia un funzionario che sia mero utilizzatore, incidendo la materia sulla competenza legislativa statale. Il giudizio di conto, in difetto dei presupposti normativi, va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il consegnatario in servizio presso un Comune per l’esercizio finanziario 2018, nominato con provvedimento dirigenziale quale responsabile del servizio di protezione civile con decorrenza da ottobre 2018. Il conto, redatto sul modello di legge, elencava 54 beni mobili — attrezzature, sistemi informatici, arredi e automezzi — con consistenza iniziale, carico, scarico e consistenza finale.

Il magistrato istruttore, nella relazione d’irregolarità, ha dubitato che il documento possedesse i requisiti minimi del conto giudiziale, non individuando con precisione i beni per i quali sussistesse un debito di custodia anziché di mera vigilanza, e ha sottoposto al Collegio la questione preliminare di ammissibilità e procedibilità. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due figure. Il debito di custodia implica responsabilità diretta per conservazione e gestione dei beni affidati all’agente contabile, incaricato della loro movimentazione, con obbligo di rendicontare ogni movimento e responsabilità personale per ammanchi. Il debito di vigilanza non comporta gestione materiale: il soggetto fruisce dei beni per le proprie funzioni, risponde del loro uso corretto e diligente e redige un inventario con valenza di conto amministrativo.

Il riferimento normativo è duplice: l’art. 32, comma 2, del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari per debito di vigilanza dalla resa del conto. La Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui i dipendenti che utilizzano beni mobili per adempiere ai propri obblighi di servizio rispondono solo per violazione del debito di vigilanza, senza inversione dell’onere della prova in caso di furto da parte di terzi (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale siciliana, sentenza n. 81/1988; sentenza n. 25/1990).

Il Collegio chiarisce poi il passaggio dei beni: la consegna dall’agente con debito di custodia all’ufficio utilizzatore non estingue automaticamente l’obbligo di custodia, dovendo essere formalizzata in apposito verbale con descrizione dei beni, verifica dello stato di conservazione, data e identificazione delle parti. Il consegnatario principale conserva responsabilità di coordinamento anche in presenza di sub-consegnatari.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che il provvedimento di nomina qualifica l’agente come consegnatario senza precisare la natura dell’obbligo, mentre il conto lo indica come sub-consegnatario. Poiché si tratta di beni mobili in uso comune all’ufficio diretto dall’agente e non di beni custoditi in magazzino per futura distribuzione, deve ravvisarsi un mero debito di vigilanza, con assenza dell’obbligo di presentazione del conto giudiziale.

La Corte aggiunge che l’ente locale non potrebbe autonomamente configurare come consegnatario con debito di custodia un mero utilizzatore, trattandosi di materia riservata alla legislazione statale. Il documento resta soggetto al dovere di redazione e presentazione al Comune del conto amministrativo, ma non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2013; Sez. Liguria, sent. n. 38/2013). Il giudizio va pertanto dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativi, senza pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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