Rito abbreviato contabile e verifica del pagamento: definizione del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 10 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c., il giudizio di responsabilità amministrativa si definisce con la dichiarazione che nulla è più dovuto dal convenuto una volta accertato il tempestivo versamento della somma determinata dal collegio con il decreto di ammissione. Il controllo giurisdizionale investe la regolarità e l’adeguatezza della documentazione attestante l’avvenuto pagamento, nonché il rispetto del termine fissato. La definizione agevolata produce l’estinzione della pretesa nei limiti della somma corrisposta. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio due convenuti — il sindaco pro tempore e la responsabile dell’ufficio tecnico di un comune — chiedendo la condanna al pagamento di euro 30.000,00 a titolo di danno all’immagine, in relazione a una condotta di concussione accertata in sede penale con sentenza del Tribunale di Vercelli, confermata in appello e in cassazione.

Il convenuto ha chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., offrendo la somma di euro 7.500,00 e allegando il parere favorevole della Procura contabile. Il collegio, con decreto, ha accolto la richiesta e fissato il termine per il versamento.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al collegio riguarda i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato e le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligazione così determinata.

Il percorso argomentativo muove dal decreto di ammissione, con cui la Corte ha accolto la richiesta ai sensi dell’art. 130 c.g.c. e ha fissato in euro 7.500,00 la somma dovuta in favore del comune, stabilendo in trenta giorni il termine per il versamento e l’onere di depositare, prima dell’udienza di definizione, la documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento.

Il collegio verifica quindi l’avvenuto tempestivo pagamento sulla base della quietanza di riscossione del bonifico e della reversale d’incasso comunale, dalla quale risulta la somma versata dal convenuto. La regolarità e adeguatezza di tale documentazione sono state accertate con l’adesione del pubblico ministero contabile in camera di consiglio.

Accertati questi presupposti, la Corte ritiene sussistenti le condizioni per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. e, per l’effetto, dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. La peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

La sentenza dispone infine l’annotazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi delle persone fisiche indicate, con omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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