Società a partecipazione pubblica e in house providing: deroga ex lege al controllo della Corte dei conti per i servizi idrici (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 12 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La costituzione di una società a partecipazione pubblica o l’acquisto di una partecipazione da parte di un’amministrazione locale è sottratta all’obbligo di motivazione analitica e al controllo preventivo della Corte dei conti quando avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative. La deroga concerne gli adempimenti formali e procedimentali, ma non esonera l’ente dal dimostrare nel tempo la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria e l’assenza di oneri per la finanza pubblica locale. La società veicolo a totale capitale pubblico, costituita per l’affidamento in house del servizio idrico integrato, realizza la volontà già compiutamente formatasi in sede legislativa e regionale, sicché la delibera consiliare di partecipazione non integra una nuova scelta discrezionale dell’ente.
Il Fatto
Il Comune di Cellamare (BA) ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia la deliberazione consiliare con cui ha aderito al progetto di costituzione della società “Acqua Comune” S.p.A., veicolo a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto dei Comuni pugliesi, finalizzato alla gestione unitaria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale unico regionale.
L’operazione si inquadra nel più ampio disegno normativo delineato dalla legge regionale pugliese n. 14/2024 e dall’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 191/2024. I Comuni avrebbero ricevuto gratuitamente dalla Regione Puglia una quota delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A., per trasferirle alla costituenda società veicolo. Il Comune ha richiesto il parere ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., corredando l’istanza con statuto, atto costitutivo, piano economico-finanziario e parere del revisore.
La Motivazione della Corte
La Sezione accerta preliminarmente la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo per l’esercizio del controllo, trattandosi di ente locale che delibera la costituzione di una società partecipata. Il vaglio di ammissibilità viene tuttavia superato in ragione della deroga normativa prevista dall’art. 5, comma 1, T.U.S.P.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la legge regionale pugliese n. 14/2024 ha imposto ai Comuni della regione la costituzione di una società per azioni a totale partecipazione pubblica e controllo analogo congiunto, con divieto di ingresso di privati e cessione gratuita da parte della Regione delle azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. fino al 20% del capitale. La novella di cui all’art. 241 della l.r. n. 42/2024 ha conformato la disciplina regionale all’art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 153/2024, che ammette espressamente il trasferimento delle azioni ai Comuni esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico.
La partecipazione dell’ente non avviene singulatim, ossia sulla base di un’indirizzo autonomamente deliberato, ma in virtù della obbligatoria appartenenza all’ambito territoriale unico regionale. La deliberazione consiliare integra pertanto la mera formalizzazione di una volontà già compiutamente formatasi in sede legislativa e regionale: l’operazione si sostanzia nella costituzione di una società in conformità ad espresse previsioni legislative.
Il Collegio precisa, tuttavia, che la deroga attiene esclusivamente all’onere di motivazione analitica e agli adempimenti correlati, senza esonerare l’ente dall’obbligo sostanziale di dimostrare la convenienza economica, la sostenibilità e l’assenza di oneri per la finanza pubblica locale. Nel caso di specie, la sostenibilità dell’operazione poggia su ipotesi favorevoli circa la redditività di Acquedotto Pugliese S.p.A., sicché la Corte auspica un monitoraggio periodico della gestione e dei rapporti costi/benefici, anche ai fini della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 T.U.S.P.
La Sezione dichiara pertanto che l’iniziativa non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., invitando il Comune ad aggiornare la motivazione analitica in occasione delle ricognizioni periodiche e a prevedere un presidio specifico sui risultati economico-finanziari della società veicolo.
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Nota della Redazione
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