Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo incompetenza territoriale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 35 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la declaratoria di incompetenza territoriale impone alla parte che intenda proseguire il giudizio di provvedere alla riassunzione davanti al giudice indicato nel termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione del provvedimento. Il mancato rispetto di tale termine, in presenza di rituale comunicazione a mezzo PEC dell’ordinanza declinatoria, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 111, comma primo, c.g.c., con conseguente cancellazione della causa dal ruolo. Il termine di riassunzione opera congiuntamente ai sensi degli artt. 20 e 118 c.g.c. e la sua inosservanza è rilevabile anche in difetto di istanza di parte, essendo la causa decisa all’udienza con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c.

Il Fatto

La ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale del Lazio chiedendo l’accertamento del diritto al collocamento in pensione a decorrere dal 1.09.2012, assumendo di aver maturato i requisiti di riposo entro l’anno scolastico secondo la legge n. 243/2004. Instaurato il contraddittorio con l’INPS e nei confronti del Ministero dell’Istruzione, rimasto non costituito, il giudice adito ha declinato la propria competenza.

Con ordinanza n. 132 del 9 maggio 2014, pubblicata mediante deposito in Segreteria il successivo 12 maggio 2014, la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore della Sezione giurisdizionale per il Piemonte. La causa è così pervenuta al giudice indicato come competente, che l’ha discussa all’udienza del 16 aprile 2024.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum non attiene al merito della pretesa pensionistica, ma alla sorte del giudizio dopo la declinatoria di competenza. Il Collegio verifica anzitutto la ritualità della comunicazione dell’ordinanza declinatoria, avvenuta a mezzo PEC, e da ciò fa decorrere il termine per la prosecuzione del processo.

Il dato decisivo è la mancata riassunzione del giudizio nel termine di tre mesi previsto dagli artt. 20 e 118 c.g.c.. La Corte rileva che la parte non ha attivato la riassunzione e che nessuna istanza è stata depositata, né risulta fissata udienza su richiesta di parte.

Su questa base il giudice applica l’art. 111, comma primo, c.g.c. e dichiara l’estinzione del giudizio. La declaratoria non è subordinata all’eccezione della controparte né a un’apposita istanza: l’inerzia processuale, protratta oltre il termine, produce l’effetto estintivo per il solo fatto del decorso del tempo e della regolare comunicazione del provvedimento che ha definito la competenza.

La decisione è assunta con motivazione contestuale ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.g.c., essendo la causa discussa all’udienza del 16 aprile 2024. Il dispositivo dispone la cancellazione del giudizio dal ruolo e manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Il principio recepisce una logica di economia processuale e di certezza dei tempi: la parte che intende coltivare la pretesa dopo la declinatoria deve assumere l’iniziativa della riassunzione, non potendo il processo restare pendente sine die davanti al giudice indicato come competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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