Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 3 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza pensionistica, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone la prova dell’avvenuto adempimento integrale da parte dell’ente previdenziale. L’intervenuta riliquidazione della pensione, con corresponsione degli arretrati e degli interessi legali, integra la satisfazione della pretesa e rende improseguibile il giudizio. Sulla regolamentazione delle spese trova applicazione il principio della soccombenza virtuale: l’ente che ha dato causa al ricorso, determinando la necessità dell’azione giudiziaria, va condannato al pagamento delle spese di lite anche in difetto di un formale rigetto nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 145/2022 con cui la Sezione giurisdizionale per il Piemonte, Giudice monocratico delle pensioni, aveva riconosciuto il ricomputo della pensione ai sensi dell’art. 54, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
Costituendosi in giudizio, l’INPS ha documentato di aver applicato la sentenza sulla rata di pensione del mese di luglio 2023, corrispondendo unitamente all’aggiornamento della rata gli arretrati maturati e gli interessi legali, con produzione del provvedimento di riliquidazione, del lotto di liquidazione e del prospetto degli interessi.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice monocratico attiene alla verifica della satisfazione della pretesa dedotta in sede di cognizione e alla conseguente sorte del giudizio di ottemperanza, oltre che alla regolamentazione delle spese in assenza di un accoglimento nel merito.
Dagli atti versati in giudizio — in particolare dalla memoria dell’INPS e dai documenti allegati, come confermato dalla stessa difesa del ricorrente — è emerso che l’ente ha provveduto alla riliquidazione della pensione. L’accertamento dell’avvenuta esecuzione del comando giudiziale costituisce il presupposto per la pronuncia dichiarativa.
Su tale base il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, concordemente prospettata dalle parti, non residuando alcuna utilità nella prosecuzione del giudizio. La dichiarazione recepisce l’esito satisfattivo integrale della pretesa.
Quanto alle spese, il Giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, in forza del quale la condanna segue all’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse proseguito: l’INPS, che aveva dato causa al ricorso ed è rimasto inadempiente fino alla documentata riliquidazione, è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
La liquidazione è stata operata in euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario, secondo il dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.