Riliquidazione pensione dirigenti scolastici benefici CCNL 2016-2018 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 266 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del CCNL che prevedono l’incidenza dei miglioramenti economici sul trattamento di quiescenza trovano applicazione anche nei confronti del personale collocato a riposo durante la vigenza del contratto. In tal caso il pensionato è considerato, a tali limitati fini, ancora in servizio, in deroga al criterio di determinazione della pensione fondato sulla retribuzione effettivamente percepita l’ultimo giorno di servizio ai sensi dell’art. 43 d.p.r. n. 1092/1973. Il diritto al computo integrale dei benefici contrattuali nella base pensionabile sorge sin dalla data del collocamento in quiescenza, con conseguente condanna dell’ente previdenziale al pagamento delle differenze sui ratei pregressi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di dirigente scolastico, è cessata dal servizio il 31.8.2018. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, lamentando il mancato adeguamento agli incrementi stipendiali introdotti dal CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca, sottoscritto l’8.7.2019 e retroattivamente applicabile al triennio 1.1.2016-31.12.2018.
Dopo una diffida rimasta senza esito, ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto all’adeguamento e al ricalcolo, con condanna delle Amministrazioni convenute agli arretrati, rivalutazione e interessi. L’INPS, costituendosi, ha sostenuto la cessazione della materia del contendere per aver già provveduto alla riliquidazione con il cedolino di dicembre 2023. Il Ministero ha riconosciuto il diritto con decorrenza 1.9.2018, dichiarando di aver adempiuto agli obblighi di propria competenza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico affronta la questione della incidenza delle clausole contrattuali sul trattamento pensionistico di chi sia cessato dal servizio durante la vigenza del contratto. Ricorda che, di regola, le norme del CCNL disciplinano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio, mentre solo eccezionalmente si ammette la loro incidenza sulla pensione, quando specifiche clausole attribuiscano i miglioramenti anche al personale già a riposo.
Nel caso concreto rileva l’art. 40 del CCNL dell’Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca, che al primo comma stabilisce l’effetto delle retribuzioni risultanti dall’applicazione dell’art. 39 sul trattamento di quiescenza e, al terzo comma, prevede il computo di tutti gli incrementi economici anche successivi alla data di collocamento a riposo, senza alcuna distinzione.
Poiché la ricorrente è cessata dal servizio il 31.8.2018, durante la vigenza contrattuale, tutti i benefici economici previsti dal contratto devono essere integralmente computati nella base pensionabile. Il Ministero ha svolto le attività prodromiche alla riliquidazione, quantificando i nuovi importi e inserendoli nella piattaforma Passweb. L’INPS, invece, ha adempiuto solo parzialmente, senza fornire piena prova di un adempimento integralmente satisfattivo, nonostante il formale riconoscimento della pretesa.
Il Giudice riconosce quindi il diritto alla rideterminazione della pensione sin dalla data del collocamento in quiescenza, con il computo di tutti i benefici contrattuali, e condanna l’INPS al pagamento delle differenze sui ratei pregressi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo i criteri fissati dalle SS.RR. con sentenza n. 10/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza, riconosciuta a carico dell’INPS per il parziale e tardivo adempimento, e sono quantificate in euro 500,00, oltre IVA e CPA, in favore dell’avvocato antistatario.
Nota della Redazione
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